Reato di maltrattamenti anche per condotte abituali di gelosia

Pubblicato il 03 agosto 2019

La Cassazione ha annullato una sentenza con cui il Tribunale aveva assolto l'imputato dall’accusa di maltrattamenti in famiglia in danno della convivente.

Il PM si era opposto a detta assoluzione denunciando un’erronea applicazione della legge penale, con riguardo alla nozione di maltrattamenti.

In particolare, aveva dedotto che le condotte accertare a seguito delle dichiarazioni della persona offesa e da altri testi, erano state ricondotte, con una lettura riduttiva e frazionata, a comportamenti tipici della fine di una relazione ovvero in termini di condotte dettate da una gelosia ossessiva.

Rispetto a detti comportamenti, tuttavia, il Pubblico ministero lamentava che ne fosse stato trascurato il contenuto violento, posto in essere attraverso atti di minaccia, di controllo maniacale (ovvero con telefonate, controlli con il GPD, interrogatori notturni, telecamere nascoste, controllo dell’igiene personale) ed atteggiamenti di disprezzo nonché di denigrazione.

Maltrattamenti in famiglia: nozione

La Suprema corte, con sentenza n. 32781 del 22 luglio 2019, ha ritenuto fondato il ricorso del PM, rilevando, come osservato da quest’ultimo, che la lettura resa in sede di merito fosse stata riduttiva e non esaustiva ai fini dell’individuazione della condotta per maltrattamenti.

A tale fine, la Corte ha ricordato la necessità di compiere un’approfondita analisi in fatto volta alla puntuale ricostruzione della dinamica del rapporto interpersonale, per un apprezzabile periodo temporale, e con particolare riguardo alla qualità ed intensità delle condotte ingiuriose, violente ed aggressive in danno della partner.

La Sesta sezione penale ha quindi precisato che anche comportamenti fisicamente non violenti, che si arrestano alla minaccia, raggiungono la soglia della rilevanza penale ai fini della configurazione del reato di maltrattamenti in famiglia, allorché si collochino in una più ampia ed unitaria condotta abituale idonea ad imporre alla vittima un regime di vita vessatorio, mortificante ed insostenibile.

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