La confisca per equivalente può essere disposta anche senza espressa indicazione dei beni da apprendere.
E’ questo l’orientamento giurisprudenziale ribadito dalla Terza sezione penale della Corte di cassazione, nel testo della sentenza n. 13070 del 26 marzo 2019.
Gli Ermellini hanno ritenuto fondate le censure formulate dal Procuratore generale della Repubblica rispetto ad una decisione di merito con cui, nell’ambito di un procedimento per dichiarazione fraudolenta, era stata rigettata la richiesta di confisca per equivalente dei beni dell’imputato sull’assunto dell’inammissibilità di un provvedimento ablatorio senza espressa indicazione dei beni da attingere.
Una conclusione, quest’ultima, non condivisa dalla Suprema corte, secondo la quale, in tema di confisca per equivalente, il provvedimento ablatorio che il giudice della cognizione può emettere, nei limiti del valore corrispondente al profitto del reato, può essere disposto anche in mancanza di un precedente provvedimento di sequestro e senza necessità di individuazione specifica dei beni da apprendere.
Il destinatario della misura, in detto contesto, ha sempre la facoltà di ricorrere al giudice dell’esecuzione qualora dovesse ritenersi pregiudicato dai criteri adottati dal PM nella selezione dei cespiti da confiscare.
Ciò posto – ha continuato la Corte – il problema dell’ammissibilità o meno della confisca di beni futuri non può costituire valido argomento per negare l’applicabilità della confisca, anche per equivalente, in relazione al profitto di un reato tributario.
Nel testo della decisione è stato ricordato che la confisca del profitto dei reati tributari deve essere eseguita, innanzitutto, in via diretta nei confronti del beneficiario delle condotte illecite, in relazione al denaro presso questo rinvenibile, e, poi, per equivalente, sui beni dell’imputato.
Così, solo nell’ipotesi di insufficiente disponibilità di beni rinvenuti, si potrebbe porre il problema di applicare la confisca su beni futuri.
In conclusione, i giudici di legittimità hanno annullato, con rinvio, la decisione impugnata in relazione all’omessa confisca, disponendo una nuova valutazione sulla sussistenza o meno, in concreto, dei presupposti per l’applicazione della confisca diretta e, qualora questa non sia possibile, di quella per equivalente.
In detto contesto – si legge nelle conclusioni della sentenza – il giudice di merito dovrà determinare l’esatto ammontare del profitto confiscabile, da individuare nell’importo corrispondente ai risparmi ed ai rimborsi d’imposta conseguiti per effetto del computo in dichiarazione delle fatture per operazioni inesistenti.
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