Ravvedimento speciale Cpb. Istruzioni operative modello F24 per società e soci

Pubblicato il 10 gennaio 2025

Il 9 gennaio 2025 è stata pubblicata la prima risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, che fornisce importanti chiarimenti in merito al ravvedimento speciale 2018-2022 previsto nell'ambito del concordato preventivo biennale (articolo 2-quater del DL n. 113/2024).

Il nuovo documento di prassi integra e amplia quanto già indicato nella precedente risoluzione 50/E/2024, aggiungendo dettagli significativi sulle modalità di compilazione del modello F24 per i soggetti coinvolti, in particolare per le società e associazioni di cui agli articoli 5, 115 e 116 del TUIR. La risoluzione completa il quadro normativo, offrendo indicazioni pratiche per semplificare l'adempimento degli obblighi tributari e chiarendo il regime applicativo per il ravvedimento speciale, a beneficio dei contribuenti interessati.

Ravvedimento speciale 2018-2022: definizione e requisiti

Il Ravvedimento Speciale 2018-2022, introdotto dall’articolo 2-quater del DL n. 113/2024 (cosiddetto “Decreto Omnibus”), è una misura straordinaria pensata per consentire ai contribuenti soggetti agli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) di regolarizzare le annualità comprese tra il 2018 e il 2022. La sanatoria si rivolge in particolare a coloro che partecipano al Concordato Preventivo Biennale (CPB) 2024-2025, permettendo di sanare le irregolarità fiscali tramite il pagamento di un’imposta sostitutiva calcolata sulla base del punteggio ISA ottenuto per ciascun anno.

Possono accedere al Ravvedimento Speciale i contribuenti che abbiano applicato gli ISA per le annualità interessate. Tuttavia, non sono ammessi coloro che, per il 2020 e il 2021, abbiano dichiarato cause di esclusione dagli ISA nei modelli REDDITI, ad esempio a causa dell’emergenza COVID-19, poiché in tali casi gli ISA non risultano applicabili.

I contribuenti possono optare per due modalità di pagamento dell’imposta sostitutiva:

L’imposta sostitutiva è calcolata sul reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato, con aliquote differenziate in base al punteggio ISA per ciascun anno:

Per gli anni 2020 e 2021, interessati dalla pandemia, l’imposta sostitutiva è ridotta del 30% rispetto alle aliquote sopra indicate.

Anche l’IRAP rientra nel Ravvedimento Speciale. In questo caso, l’imposta sostitutiva è calcolata con un’aliquota del 3,9% sul maggior valore della produzione netta. Come per le imposte sui redditi, per le annualità 2020 e 2021 l’aliquota è ridotta del 30%, portandola al 2,73%.

L’Agenzia delle Entrate, tramite il Provvedimento Prot. n. 403886/2024, conferma che possono accedervi sia coloro che regolarizzano interamente tutte le annualità, sia coloro che scelgono di farlo solo per alcuni periodi.

Il ravvedimento non è consentito se il pagamento viene effettuato dopo la notifica di:

Ravvedimento speciale, chiarimenti operativi

La risoluzione n. 50/E del 2024 ha rappresentato un primo passo fondamentale nell'attuazione del ravvedimento speciale 2018-2022, introducendo i codici tributo necessari per il versamento dell’imposta sostitutiva sulle imposte sui redditi, relative addizionali e IRAP tramite il modello F24. Questi codici tributo, tra cui 4074 per le persone fisiche, 4075 per i soggetti diversi dalle persone fisiche e 4076 per l’IRAP, permettono ai contribuenti di regolarizzare le annualità dal 2018 al 2022, sulla base del punteggio di affidabilità fiscale (ISA).

Parallelamente, il provvedimento n. 403886 del 4 novembre 2024 ha stabilito le modalità e i termini per esercitare l’opzione di adesione al ravvedimento speciale, specificando che, per le società e associazioni di cui agli articoli 5, 115 e 116 del TUIR, l’opzione deve essere formalizzata con la presentazione di tutti i modelli F24 relativi alla prima o unica rata. In particolare:

Tuttavia, la complessità delle casistiche legate a società e associazioni trasparenti, così come le modalità specifiche di compilazione del modello F24, hanno evidenziato la necessità di chiarimenti aggiuntivi. Per questo motivo, con la risoluzione n. 1/E del 2025, l’Agenzia delle Entrate ha integrato e ampliato le indicazioni precedenti, approfondendo la compilazione del modello F24 e risolvendo le incertezze legate ai soggetti coinvolti e alle specifiche operative per garantire una corretta adesione alla sanatoria.

In particolare, il nuovo documento di prassi ha fornito dettagli pratici su due casistiche particolari:

  1. versamento delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati;
  2. versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali eseguito dalla società o associazione.

Versamento da parte dei soci o associati

La risoluzione n. 1/E del 2025 fornisce indicazioni operative dettagliate sul versamento delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati di società e associazioni disciplinate dagli articoli 5, 115 e 116 del TUIR. Secondo quanto stabilito, ogni socio o associato è tenuto a versare la propria quota di competenza tramite il modello F24, rispettando specifiche modalità di compilazione.

In particolare, nella sezione “Contribuente” del modello F24 devono essere indicati:

Questo collegamento tra il socio e la società consente di tracciare correttamente i versamenti e garantisce che siano imputati in modo appropriato.

La risoluzione chiarisce inoltre che, anche in caso di errori formali nella compilazione, come l’assenza del codice fiscale della società o del codice identificativo “73”, i versamenti già effettuati rimangono validi. Tale disposizione offre maggiore flessibilità e tutela per i contribuenti, riducendo il rischio di contestazioni per irregolarità formali.

Versamento da parte di società o associazioni

Con la prima risoluzione dell’anno 2025 vengono, inoltre, chiarite le modalità di versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali quando il pagamento è eseguito direttamente dalla società o associazione. In fase di compilazione del modello F24, l’Agenzia specifica che è necessario utilizzare il codice tributo “4075”, indipendentemente dalla tipologia o dalla composizione della compagine sociale.

Il pagamento deve riguardare l’intero importo dovuto dalla società o associazione, anche quando viene scelto il pagamento rateale. Ciò garantisce che il versamento sia centralizzato, semplificando gli adempimenti sia per la società stessa sia per i soci o associati.

Per il versamento dell’imposta sostitutiva relativa all’IRAP, è invece necessario utilizzare il codice tributo “4076”. Anche in questo caso, il modello F24 deve essere compilato specificando l’annualità di riferimento, assicurando la corretta imputazione del pagamento.

NOTA BENE: L’Agenzia ribadisce che tutte le altre indicazioni sulle modalità di compilazione del modello F24 rimangono quelle stabilite precedentemente nella risoluzione n. 50/E del 2024, integrando così il quadro normativo con istruzioni precise per i casi in cui la società o associazione si faccia carico del pagamento delle imposte sostitutive per sé e per i redditi imputati ai soci.

Conclusione

La risoluzione n. 1/E/2025 rappresenta un importante passo avanti per chiarire le modalità operative legate al ravvedimento speciale 2018-2022, completando il quadro normativo già delineato con la risoluzione n. 50/E del 2024. Grazie a queste istruzioni pratiche, contribuenti, società e associazioni hanno, ora, un riferimento chiaro per la compilazione del modello F24 e per la gestione dei versamenti, semplificando l’adesione al Concordato Preventivo Biennale e garantendo la regolarizzazione delle posizioni fiscali in modo agevolato.

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