A seguito del Decreto Milleproroghe – n. 215 del 30 dicembre 2023, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 18 del 23 febbraio 2024 – il ravvedimento speciale, in origine disposto per le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, viene allungato al 2022.
La novità richiede che si effettui il versamento del dovuto in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2024 (che passa al 2 aprile); in alternativa ci si può avvalere della rateazione nelle modalità di seguito indicate.
Ma ora partiamo dal ravvedimento speciale introdotto dalla Legge di Bilancio 2023, la legge n. 197/2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022.
Detto provvedimento, ai commi 174-178, ha dato la possibilità ai contribuenti di utilizzare il ravvedimento speciale, una sorta di ravvedimento operoso, per sanare le violazioni sostanziali commesse nelle dichiarazioni relative ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti.
Va spiegato che il ravvedimento speciale in parola è un ravvedimento più vantaggioso per il contribuente rispetto a quello ordinario. Infatti, esso consente:
Quindi, si può fruire della regolarizzazione per sanare i casi in cui non siano stati dichiarati uno o più redditi oppure siano stati dichiarati in misura insufficiente, anche a causa di errori di contabilizzazione.
Le condizioni richieste per avvalersi dell’istituto facente parte della pace fiscale sono:
La regolarizzazione, invece, non coinvolge i versamenti omessi legati alla dichiarazione che è stata presentata; inoltre non è possibile sanare le irregolarità formali.
ATTENZIONE: Le violazioni, prima del pagamento della prima o unica rata, non devono essere state oggetto di contestazione mediante atto di accertamento, di recupero, di liquidazione, di contestazione ed irrogazione delle sanzioni.
Infine, va ricordato che è stata necessaria una interpretazione autentica - articolo 21 del Decreto-legge n. 34 del 30 marzo 2023 - per ritenere pacifica l’applicazione del ravvedimento speciale anche alle violazioni riguardanti i redditi di fonte estera, Ivie e Ivafe, non rilevabili in sede di liquidazione della dichiarazione.
A seguito della norma di favore riguardante il ravvedimento speciale, il contribuente può avere una consistente riduzione dell’importo delle sanzioni: queste vanno ridotte ad un diciottesimo del minimo edittale.
Ad esempio, se per la violazione la norma prevede, in origine, una sanzione minima del 90% delle imposte omesse, con il ravvedimento speciale la sanzione scende al 5% delle imposte omesse.
Con l’articolo 3, comma 12-undecies, del Decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni in legge 23 febbraio 2024, n. 18, il ravvedimento speciale di cui alla Legge n. 197/2022 diventa fruibile anche nei casi di violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022.
Ferme le condizioni sopra descritte, vediamo come procedere per perfezionare il ravvedimento speciale esteso.
Il contribuente è tenuto entro il 31 marzo 2024 (leggi 2 aprile, essendo la data originaria cadente in una festività):
NOTA BENE: Il pagamento può avvenire:
Per quanto attiene alla rateizzazione dell’importo dovuto, i versamenti vanno eseguiti:
ATTENZIONE: Sulle rate successive alla prima vanno aggiunti gli interessi calcolati nella misura del 2% annuo.
Qualora le successive rate non vengano onorate, si va incontro alla decadenza del beneficio della rateazione e le somme dovute verranno iscritte a ruolo con la maggiorazione di una sanzione pari al 30%, a cui vanno aggiunti gli interessi.
È possibile effettuare la compensazione orizzontale.
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