Il decreto sulla crescita (D.L. 34/2019), conv. con modif. dalla L. 58/2019, ha “rilanciato” l’istituto del ravvedimento operoso inserendo, in sede di conversione, una disposizione interpretativa che permette di effettuare la sanatoria dei versamenti in modo frazionato, ovvero in più momenti rispetto alla violazione originaria.
La normativa, nel concreto, recepisce alcuni orientamenti espressi in passato dall’Agenzia delle Entrate e, in particolare, viene ribadito che il contribuente può avvalersi del ravvedimento frazionato, versando l’imposta e i relativi interessi unitamente alle sanzioni dovute nel termine prescelto e secondo la misura stabilita dalle singole finestre previste dell’art. 13, co. 1, del D.Lgs. 472/1997.
Nel ravvedimento, il versamento della sanzione ridotta può essere successivo a quello del pagamento del tributo e/o degli interessi. È ammesso, inoltre, il ravvedimento dei versamenti rateali, ma rimane non ammesso il ravvedimento a rate che non va confuso con il ravvedimento delle rate.
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