Sono stati istituiti dall’Agenzia delle Entrate una serie di codici tributo da utilizzare per il versamento di sanzioni e interessi da ravvedimento operoso relativamente a talune imposte emergenti dalla dichiarazione annuale dei redditi.
In totale si tratta di nuovi codici per “sanzioni per ravvedimento” e “interessi per ravvedimento” relativi a:
I nuovi codici tributo devono essere utilizzati per effettuare il versamento, mediante il Modello F24.
NOTA BENE: In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “ERARIO”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” del periodo d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”
Nella risoluzione n. 12/E/2023, inoltre, l’Agenzia delle Entrate riporta una tabella, nella quale per agevolare i contribuenti ad individuare l’esatta codifica, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione (prima colonna), ove si tratti di fattispecie specificatamente individuate, riporta anche il codice tributo per il versamento delle relative imposte (seconda colonna).
ATTENZIONE: Con la risoluzione del 1° marzo, vengono inoltre soppressi i seguenti tre vecchi codici:
8913 – “Sanzioni pecuniarie imposte sostitutive delle imposte sui redditi”;
1992 – “Interessi sul ravvedimento imposte sostitutive - art. 13 d.lgs. n. 472 del 18/12/1997”;
8908 – “Sanzione pecuniaria altre II.DD”.
L’efficacia operativa di quanto previsto nella risoluzione n. 12/E decorre dal 2 maggio 2023.
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