Il Tribunale non può condannare la parte processuale al pagamento del contributo unificato ex art. 13 D.p.r. n. 115/2002, perché ritiene illegittimo il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio, in quanto emesso dal Presidente del Consiglio dell’Ordine forense, in mancanza di ratifica dell’organo collegiale competente. Nel caso de quo non si è infatti tenuto conto che in udienza è stata depositata l’attestazione, sottoscritta dal Presidente, di ratifica da parte del Consiglio dell’Ordine, del provvedimento urgente di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Sicché, in presenza di detta ratifica ex art. 126 D.p.r. n. 115/2002, il suindicato contributo unificato non è dovuto ai sensi del richiamato D.p.r., che ne prevede la prenotazione a debito (da cui consegue la non debenza del pagamento).
E’ quanto enuncia la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con ordinanza n. 9538 del 12 aprile 2017.
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