In caso di rateizzazione del debito con il Fisco, non sono dovuti gli interessi di mora sulle sanzioni.
Nell’ambito della riscossione dei debiti tributari, infatti, la previsione secondo cui “La somma irrogata a titolo di sanzioni non produce interessi” – di cui all’articolo 2, comma 3 del Decreto legislativo n. 472/1997 – trova applicazione anche con riferimento alle dilazioni di pagamento delle cartelle esattoriali.
Questo in quanto i cosiddetti interessi di dilazione perseguono le medesime finalità proprie degli interessi comuni.
E’ quanto precisato dalla Corte di cassazione nel confermare la statuizione con cui la Commissione tributaria regionale, rispetto al calcolo di una rateazione relativa a pretesa tributaria, aveva ritenuto illegittima l’applicazione degli interessi di mora e di dilazione anche sulle sanzioni.
L’Agenzia di riscossione aveva impugnato la conclusione della CTR facendo riferimento, tra gli altri motivi, all’articolo 21 del DPR n. 602/1973, che prevede l’applicazione degli interessi di dilazione sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato e, quindi, a suo dire, anche sulle sanzioni.
Sul punto, tuttavia, i giudici della Sezione tributaria civile di Cassazione – ordinanza n. 16553 del 22 giugno 2018 – hanno precisato come la norma di cui all’articolo 2, comma 3 sopra richiamata – che, come detto, prevede che la somma irrogata a titolo di sanzioni non produce interessi - debba considerarsi “eccezionale”, prevalendo sulla regola generale, in base al principio “lex specialis derogat generali”.
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