Rateazione salva. Retroattività delle otto rate

Pubblicato il 20 marzo 2014 L’estensione delle rate da due a otto, il cui mancato pagamento porta alla decadenza dal beneficio della dilazione, è applicabile in via retroattiva anche i piani di rateazione già in corso alla data del 22 giugno 2013: giorno di entrata in vigore del decreto del “Fare” (dl n. 69/2013).

A precisarlo l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 32 del 19 marzo 2014.

All’Amministrazione finanziaria sono giunte richieste di chiarimento in merito alla corretta applicazione dell’articolo 52 del suddetto provvedimento, che, appunto, modificando la disciplina della dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo (art. 19, Dpr 602/73), ha innalzato il numero delle rate il cui mancato pagamento determina la decadenza del beneficio della rateazione.

L’Agenzia, sottolineando quanto previsto nel decreto attuativo del 6 novembre 2013 secondo cui anche ai piani già accordati alla data di entrata in vigore della modifica normativa, su richiesta del debitore, può essere accordata la maxi-rateazione (120 rate mensili al posto delle ordinarie 72 rate), ritiene che lo stesso principio che sottointende il piano di rateazione straordinario a favore del contribuente che indipendentemente dalla propria responsabilità si trova in una situazione di grave crisi economica, regga anche la nuova norma sulla decadenza del beneficio della rateazione (consulta anche l’articolo di Edicola: “Dal decreto Mef sulle super dilazioni, novità anche per espropriazioni e pignoramenti”).

Pertanto, come i piani di rateazione già accordati alla data del 22 giugno 2013 possono essere aumentati fino a 120 rate, anche l’innalzamento da due a otto delle rate il cui mancato pagamento può portare a far perdere il beneficio della dilazione è applicabile ai piani di rateazione già in essere – e non decaduti – alla data di entrata in vigore del decreto del Fare.

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