L’INPS, con messaggio n. 2312 del 24 maggio 2016 ha fornito precisazioni per l’uniformità nella trattazione delle domande di pagamento in forma dilazionata.
Chiarisce il messaggio che il principio di unicità della domanda di rateazione comporta che laddove la regolarizzazione non abbia correttamente interessato tutte le esposizioni debitorie maturate in capo al richiedente, la Sede dell’Istituto che ha ricevuto la domanda deve provvedere immediatamente alla reiezione indicando nella motivazione la "mancata regolarizzazione di tutte le Gestioni".
Il mancato pagamento di due rate mensili consecutive comporta, invece, la revoca della rateazione concessa con effetto dalla data di adozione del relativo provvedimento di revoca.
Al riguardo precisa l’INPS che per consecutività si deve intendere anche il mancato pagamento di due rate non aventi tra di esse scadenza in successione temporale nell’ambito del piano di ammortamento accordato.
Il permanere del titolo alla regolarizzazione mediante rateazione è subordinato al regolare versamento delle rate accordate unitamente al versamento della contribuzione corrente dovuta per ciascuna Gestione.
Per consentire il mantenimento di tale requisito, è stata introdotta la possibilità di utilizzare lo strumento della "rateazione breve" che potrà interessare la regolarizzazione di un periodo non superiore a tre mesi/un trimestre per ciascuna Gestione, anche per Gestioni diverse rispetto a quelle per le quali è stata attivata la rateazione principale, e per una sola volta nel corso della rateazione principale stessa.
Il pagamento deve avvenire per intero alla data fissata nel piano di ammortamento affinché si concretizzi l’attivazione della rateazione.
Sottolinea a tal proposito l’INPS che se tale condizione non è rispettata, il piano di ammortamento emesso deve essere oggetto di annullamento e resta preclusa la possibilità per il contribuente di proporre, per le medesime partite a debito, una nuova istanza di rateazione.
Inoltre, i crediti interessati dall’annullamento saranno richiesti al contribuente con Avviso di Addebito e consegnati all’Agente della Riscossione per le successive attività di recupero.
Nella diversa ipotesi del pagamento parziale delle rate successive alla prima che sia effettuato regolarmente alle scadenze definite con il piano ma con importi inferiori al dovuto, il contribuente dovrà essere immediatamente invitato al rispetto degli impegni assunti evidenziando che, in ogni caso, oltre alle differenze in sorte capitale saranno dovute anche le relative sanzioni civili per potere considerare definita con il pagamento, al termine della rateazione, l’esposizione debitoria compresa nella rateazione medesima.
Il contribuente può accedere ad una nuova rateazione una volta estinta anticipatamente, con il pagamento integrale delle rate accordate e ancora dovute, la precedente rateazione.
Conclude il messaggio evidenziando che, qualora la scadenza della rata del piano di ammortamento ricada di sabato o in un giorno festivo, la regolarità del pagamento deve essere riconosciuta qualora il versamento venga effettuato nel primo giorno lavorativo successivo al sabato o al giorno festivo.
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