Il rappresentante doganale indiretto è debitore solamente dei dazi doganali dovuti per le merci che ha dichiarato in dogana e non anche dell’IVA all’importazione per le stesse merci.
In capo a tale soggetto non può essere riconosciuta la responsabilità per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) all’importazione, in solido con l’importatore, in assenza di disposizioni nazionali che lo designino o lo riconoscano, in modo esplicito e inequivocabile, come debitore di tale imposta.
Così la Corte di giustizia dell'Unione europea con sentenza del 12 maggio 2022, pronunciata nella causa C-714/20, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Venezia.
Domanda, questa, avanzata nell’ambito della controversia tra una Srl e l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli italiana, in merito al pagamento, da parte della prima, in qualità di rappresentante doganale indiretta, oltre ai dazi doganali relativi ad operazioni di importazione, dell’imposta sul valore aggiunto all’importazione.
La domanda di pronuncia pregiudiziale, nel dettaglio, verteva sull’interpretazione dell’articolo 201 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e dell’articolo 77, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 952/2013 istitutivo del codice doganale dell’Unione.
Nella vicenda esaminata, la società italiana era stata raggiunta da due avvisi di accertamento dell’Agenzia delle dogane, emessi in rettifica di diverse dichiarazioni di importazione e in liquidazione dei corrispondenti importi IVA asseritamente dovuti.
L'Agenzia, in particolare, aveva considerato che la Srl, nella sua qualità di rappresentante doganale indiretta di alcune società importatrici, fosse responsabile in solido del pagamento di tale imposta con le dette società.
La CTP adita aveva deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte Ue:
La Corte di giustizia, nella sua decisione, ha dapprima risposto a tale ultima questione, precisando che, per quanto riguarda il pagamento dell’IVA all’importazione, non può essere affermata, in forza del solo articolo menzionato, la responsabilità del rappresentante doganale indiretto, in solido con l’importatore che gli ha conferito un mandato e che esso rappresenta.
A seguire, ha evidenziato che incombe agli Stati membri, ai fini dell’attuazione della direttiva IVA richiamata, "designare o riconoscere la persona o le persone debitrici dell’IVA all’importazione mediante disposizioni nazionali sufficientemente chiare e precise, nel rispetto del principio della certezza del diritto".
Ciò posto, un’eventuale responsabilità del rappresentante doganale indiretto per il pagamento dell’IVA all’importazione prevista da uno Stato membro, in solido con la persona che gli ha conferito un mandato e che esso rappresenta, "deve essere stabilita, in modo esplicito e inequivocabile, da disposizioni nazionali siffatte".
Nel caso di specie - ha concluso la Corte - spetta al giudice nazionale, unico competente ad interpretare il diritto nazionale, valutare, alla luce di tutte le disposizioni del diritto italiano, "se tali disposizioni designino o riconoscano esplicitamente e inequivocabilmente il rappresentante doganale indiretto come debitore dell’IVA all’importazione oltre che quale debitore dei dazi doganali in solido con l’importatore che gli ha conferito un mandato e che esso rappresenta".
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