In quali casi e a quali condizioni sono tutelabili gli infortuni eventualmente accaduti ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, aziendali o di unità produttiva, territoriali e di sito produttivo? L’INAIL, su assenso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, scioglie tutti i dubbi in merito con la circolare n. 23 del 1° giugno 2023.
La figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è centrale nel sistema di gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro previsto dal T.U. della sicurezza sul lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articoli da 47 a 52)
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza rappresenta i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
Eletto o designato in tutte le aziende o unità produttive, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza viene istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo.
L’attività esercitata dai rappresentanti dei lavoratori della sicurezza è assimilabile all’attività lavorativa in quanto mira al conseguimento degli interessi di entrambe le parti del rapporto di lavoro, svolgendo attività di supporto al datore di lavoro nella promozione degli interventi atti a garantire la salute e sicurezza nell’ambito dell’azienda.
L’attività esercitata dai rappresentanti dei lavoratori della sicurezza risponde all’interesse anche del datore di lavoro e del lavoratore ed è pertanto assimilabile all’attività lavorativa.
Conseguentemente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è assicurato contro gli infortuni e le malattie professionali, con oneri a carico del datore di lavoro.
L’infortunio occorso al rappresentante dei lavoratori della sicurezza è tutelabile se l’evento lesivo è avvenuto in occasione di lavoro, vale a dire sia riferibile all’attività lavorativa.
L’INAIL al riguardo chiarisce che gli eventi lesivi accaduti ai rappresentanti dei lavoratori della sicurezza di azienda o di unità produttiva che occorrono nello svolgimento delle loro funzioni o a esse strumentalmente collegati, sono da considerarsi infortuni avvenuti in occasione di lavoro e quindi sono compresi nella tutela assicurativa.
Non sono tutelabili gli eventi occorsi se si accerta nel caso concreto l’assenza dell’occasione di lavoro, con riferibilità dello stesso al cosiddetto “rischio elettivo” del lavoratore.
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, in assenza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, esercita le sue competenze con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Pertanto il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale esercita le medesime funzioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di azienda o unità produttiva, ma con riguardo a più aziende o unità produttive presenti sul medesimo territorio o nel medesimo comparto, qualora nelle stesse non sia stato appunto eletto o designato il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Eventuali eventi lesivi accaduti in occasione dell’esercizio delle relative attribuzioni sono compresi nella tutela assicurativa INAIL se riferibili all’attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo.
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo è individuato tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel medesimo sito produttivo e su iniziativa degli stessi, in contesti caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri (come nei porti, nei centri intermodali di trasporto, negli impianti siderurgici, nei cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno) e nei contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell'area superiore a 500.
Sono tutelati gli eventi lesivi eventualmente accaduti ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo in occasione dell’esercizio delle specifiche attribuzioni o nello svolgimento dell’attività di coordinamento affidate dalla legge, con il solo limite del rischio elettivo.
L’INAIL infine, con la circolare n. 23 del 1° giugno 2023, chiarisce che:
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