Rampa pendente Costruttore ripari

Pubblicato il 19 gennaio 2017

L’operatività della garanzia ex art. 1669 c.c. non è limitata ai gravi difetti della costruzione relativi al bene principale, come gli appartamenti costruiti, dovendo essa comprendere ogni deficienza o alterazione che vada ad intaccare in modo significativo sia la funzionalità che la normale utilizzazione dell’opera.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, accogliendo il ricorso dei proprietari di due appartamenti ed un’autorimessa, i quali lamentavano come la rampa di accesso a quest’ultima non fosse stata realizzata ad opera d’arte, in quanto la pendenza era di gran lunga superiore a quanto pattuito, onde essi non avevano potuto fruire del box acquistato. I ricorrenti chiedevano pertanto la condanna del costruttore a porre in essere le opere idonee per rendere la rampa in questione conforme alla normativa in materia (ovvero, il risarcimento dei danni derivati dall'inutilizzabilità della rimessa).

Censura accolta dalla seconda sezione civile – con sentenza n. 1208 del 18 gennaio 2017-  che ribaltando il verdetto della Corte d’Appello, ha evidenziato come la stessa avesse omesso di valutare adeguatamente le risultanze della Ctu, secondo cui la pendenza della rampa di accesso superava evidentemente il 20%, con insufficiente raggio di curvatura ed invasione della sede stradale antistante. Onde non risultava possibile un uso agevole e sicuro della stessa. 

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