Ramo d’azienda trasferito, cessionario responsabile per ritenute dei dipendenti?

Pubblicato il 25 giugno 2021

Cessione di ramo d’azienda: cessionario non responsabile per le ritenute dei dipendenti non ricompresi nel ramo d’azienda trasferito.

Responsabilità cessionario per debiti inerenti al ramo d'azienda

Nelle ipotesi di trasferimento di ramo d’azienda, la responsabilità del cessionario-acquirente deve ricomprendere solo i debiti per imposte inerenti al ramo d’azienda ceduto.

In tale contesto, i debiti tributari per ritenute Irpef dei dipendenti non versate possono trasmettersi al medesimo solo qualora, unitamente al ramo d’azienda, siano stati assunti anche i lavoratori impiegati nel complesso aziendale.

Il cessionario, ossia, non può diventare responsabile in solido anche di debiti tributari relativi ad elementi dell’azienda che non hanno formato oggetto di cessione.

E’ quanto emerge dalla lettura dell’ordinanza n. 18117 del 24 giugno 2021, con cui la Suprema corte ha accolto la specifica doglianza sollevata da una Srl, raggiunta da una cartella di pagamento a seguito dell’acquisto di un ramo d’azienda, quale responsabile in solido per tributi non versati da parte della cedente.

Tra i debiti, erano ricomprese le ritenute Irpef dei dipendenti di quest’ultima, rispetto alle quali i giudici di merito avevano ritenuto che fosse solidalmente responsabile anche la cessionaria.

La società acquirente, tuttavia, si era opposta a tale statuizione, deducendo di aver acquistato non l’intera azienda ma solo un ramo della stessa, dipendenti esclusi.

Cessione di ramo d'azienda funzionale in via autonoma

E’ ben possibile – hanno riconosciuto gli Ermellini nell’accogliere la doglianza della cessionaria - che il titolare di un complesso aziendale possa limitarsi a cedere solo uno dei rami dell’azienda, che sia caratterizzato da “autonomia funzionale”.

Sarà onere del contribuente, in tale contesto, dimostrare che effettivamente gli è stata ceduta, non l’intera azienda, ma un ramo perfettamente funzionale in via autonoma, scorporabile dal complesso aziendale nonché provare quali siano i cespiti e i dipendenti inerenti in modo specifico al ramo d’azienda trasferito.

Non inerenza del debito, onere prova al cessionario

La responsabilità del cessionario, infatti, deve fondarsi sull’inerenza del debito al compendio acquistato e non opera per quelle obbligazioni pecuniarie che siano riconducibili ad altro ramo d’azienda rimasto di proprietà del cedente.

A tal fine, è onere del medesimo cessionario dimostrare la non inerenza del debito al ramo del cedente.

Nella vicenda esaminata, il giudice d’appello aveva trascurato di valutare se le obbligazioni tributarie in capo alla contribuente cessionaria fossero o meno inerenti al ramo d’azienda trasferito dal cedente.

La decisione impugnata, quindi, è stata cassata, con rinvio per una nuova valutazione di merito, nell’ambito della quale – si legge nell’ordinanza – occorrerà valutare "se si è in presenza del trasferimento di un ramo d’azienda" e, in caso di risposta positiva, accertare "la qualità e la quantità delle obbligazioni tributarie inerenti al ramo d’azienda ceduto".

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