Le operazioni societarie straordinarie più a rischio elusione potranno essere in futuro meno numerose.
Questo grazie alla novella di cui all'articolo 10 bis della Legge 212/2000 alla luce della quale, in presenza di valide ragioni extrafiscali non marginali, sarà maggiormente possibile trasferire “in neutralità fiscale” aziende o rami d’azienda, attraverso diverse soluzioni, ulteriori a quella del conferimento seguito dalla successiva cessione delle quote della conferitaria, “con gli stessi effetti della non elusività e della piena efficacia fiscale”.
In ogni caso e almeno nella prima fase di applicazione della nuova normativa (che si ricorda è stata introdotta con il Decreto legislativo n. 128/2015), occorrerà procedere ad una adeguata specifica valutazione prima di adottare le possibili varie soluzioni individuate.
Sono queste le conclusioni a cui approda il Consiglio Nazionale del Notariato nel testo dello Studio tributario n. 56-2016/T dal titolo “Abuso del diritto nella pratica notarile: rilevanza delle valide ragioni extrafiscali nelle operazioni societarie straordinarie”, approvato il 26 maggio 2016.
L’intento dell’elaborato è quello procedere con un approfondimento, dal taglio pratico, relativo al tema della rilevanza delle valide ragioni extrafiscali nelle operazioni societarie straordinarie, ragioni che possono escludere la sussistenza dell’abuso del diritto sulla base di quanto disposto dal nuovo articolo 10 bis sopra citato.
Si ricorda, infatti, che detta previsione espressamente prescrive che non si considerano abusive le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell’attività professionale del contribuente.
Relativamente a queste “ragioni”, i notai specificano come il legislatore abbia dettato solo le linee guida, spettando poi all’interprete “il compito di calare tali concetti nelle singole fattispecie concrete”.
E nello studio vengono, quindi, indicati i parametri per stabilire come individuare queste ragioni e quali siano le relative caratteristiche distintive.
Così, partendo da specifiche premesse, vengono elencate alcune possibili valide ragioni extrafiscali che potrebbero giustificare, sul piano oggettivo, particolari operazioni di scissione, di trasformazione e di fusione.
Tra queste vengono segnalate:
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