Radio nella sala d'aspetto. Equa remunerazione all'autore
Pubblicato il 30 giugno 2011
Secondo l'Avvocato generale dell'Ue – causa
C-135/10, conclusioni del 29 giugno 2011 – la corretta interpretazione dell'articolo 8, n. 2 della Direttiva 92/100/CEE in materia di diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, impone al professionista – nella specie un medico odontoiatrico – che installi nella propria sala d'aspetto un apparecchio radio mediante il quale rende udibile per i suoi pazienti una trasmissione radiofonica, il versamento di un'equa remunerazione all'autore per l'indiretta comunicazione al pubblico dei fonogrammi utilizzati nella trasmissione radiofonica.
La questione su cui ora dovrà pronunciarsi la Corte di giustizia europea era stata rimessa a quest'ultima da parte della Corte d'appello di Torino.