Nessuna esenzione Iva per le prestazioni di raccolta delle giocate lecite, svolte dall'esercente su incarico del gestore.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate, nella risposta ad interpello n. 226/2019, con la quale si ritorna sul tema del trattamento Iva dei rapporti tra i soggetti che gestiscono le somme raccolte dalle giocate.
Nello specifico, l’istante è una società che ha sottoscritto un contratto di collaborazione con il gestore per coadiuvarlo nella gestione dell’attività di raccolta delle somme di denaro giocate mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento. La società chiedeva se al corrispettivo ricevuto potesse estendersi la disciplina dell’esenzione Iva prevista a favore del gestore suo committente, di cui all’articolo 10, primo comma, n. 6), del Dpr n. 633/1972.
L’Agenzia risponde in modo negativo, partendo dal ricordare che l’articolo 1, comma 497, della Legge 311/2004 stabilisce che l’esenzione dell’Iva si applica alla raccolta delle giocate con gli apparecchi da intrattenimento, anche relativamente ai rapporti tra i concessionari della rete per la gestione telematica ed i terzi incaricati della raccolta stessa.
Richiamando, inoltre, un suo precedente documento di prassi – la circolare n. 21 del 13 maggio 2005 – l’Agenzia ribadisce come nello stesso si sia già specificato che “sono riconducibili nell'ambito applicativo dell'esenzione i rapporti contrattuali in cui una delle parti è necessariamente il concessionario" del gioco. Quest'ultimo, infatti, può effettuare la raccolta delle giocate avvalendosi di una propria organizzazione o di terzi.
In caso di ricorso a terzi, sono individuabili due figure di soggetti che provvedono per il concessionario alla raccolta delle giocate. Ma l’ambito applicativo dell’esenzione riguarda – secondo la richiamata circolare – solo i rapporti concessionario-esercente e concessionario-gestore in quanto entrambi i soggetti de quo provvedono per incarico del concessionario alla raccolta delle giocate.
Vanno, invece, assoggettati ad Iva con aliquota ordinaria i corrispettivi delle attività svolte nell’ambito dei rapporti instaurati fra soggetti diversi, quali quello tra esercente e gestore perché hanno ad oggetto prestazioni diverse da quelle di raccolta delle giocate rese al concessionario.
Con riferimento al caso di specie, l’Agenzia ritiene che si rientri in quest’ultima fattispecie, non esistendo alcun tipo di legame diretto tra concessionario e istante.
Pertanto, deve ritenersi che alle prestazioni di raccolta delle giocate effettuate mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento dalla società che ha un rapporto esclusivo con il gestore, senza alcun contatto diretto con il concessionario dello Stato, non può essere applicato il regime di esenzione dall’Iva di cui all’articolo 10, primo comma, n. 6), del Dpr n. 633/1972.
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