Quote condominiali: è illecito sollecitare il pagamento presso il datore di lavoro
Pubblicato il 17 luglio 2014
Il Garante per la Privacy, con
provvedimento n. 314 del 19 giugno 2014, ha dichiarato illecito il trattamento dei dati effettuato da un
amministratore condominiale che aveva inviato un
sollecito di pagamento al datore di lavoro di un
condomino,
in ritardo con il saldo di alcune rate.
Nel caso di specie, benché il sollecito fosse stato inviato su richiesta del proprietario dell'appartamento affittato, lo stesso era stato spedito ad un indirizzo
email accessibile anche ad altri colleghi del condomino moroso e riportava anche l’ammontare del debito.
Per il Garante, il trattamento di dati effettuato dall’amministratore è illecito in quanto
lesivo della dignità della persona ed
effettuato senza consenso del condomino, che non aveva autorizzato quel tipo di comunicazione.
Infine, poiché la mail era stata inviata da
dipendenti dello studio, anche se in assenza del titolare, il Garante ha prescritto all'amministratore – in qualità di titolare del trattamento - di adottare ulteriori misure in grado di assicurare che la
comunicazione di dati personali a terzi avvenga, in futuro, nel rispetto delle regole poste dal Codice, impartendo, a tal fine, adeguate istruzioni agli eventuali
responsabili e agli incaricati del trattamento.