Al collegio sindacale delle società quotate può essere imputato il falso in bilancio, pur in presenza di un revisore esterno che ha il compito di stilare la relazione sul bilancio di esercizio e verificare l'esattezza della tenuta della contabilità.
A precisare i contorni dei doveri del collegio sindacale delle quotate è la sentenza n. 19091 del 23 giugno 2020 emessa dalla Corte di cassazione, sezione quinta penale.
In particolare, fa parte dei doveri dei sindaci delle società quotate vigilare sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile e sull'affidabilità di questo a rappresentare correttamente i fatti di gestione.
Quindi deve sostenersi che i sindaci non esplicano una funzione di verifica ex post sui singoli atti bensì un controllo generale ex ante sulle procedure aziendali e la loro adeguatezza.
Da ciò emerge che il collegio in parola sia chiamato anche ad effettuare approfondimenti in caso di rilevazione di indici di sospetto emersi durante il controllo contabile.
Tale assetto trova conferma nelle norme di comportamento stilate dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti.
Infatti la norma Q.3.7 prevede che il collegio sindacale si deve occupare della vigilanza sulla rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui è a conoscenza a seguito della partecipazione alle riunioni degli organi sociali.
In conclusione, pur non rientrando tra le funzioni dei sindaci delle quotate eseguire un preciso controllo sulla rilevazione dei fatti di gestione all'interno delle scritture contabili, è tuttavia previsto che faccia parte dei compiti verificare la rappresentazione nei bilanci dei fatti di cui i soggetti siano venuti a conoscenza durante l'attività di controllo diretta al rispetto dei principi di corretta amministrazione.
Nella fattispecie affrontata nella sentenza 19091/2020 è in discussione il falso in bilancio con riferimento a cessioni di licenze ritenute fittizie.
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