Qualora il questionario inviato al contribuente contenga l’espressa richiesta di esibizione della documentazione in sede amministrativa, l’eventuale omessa risposta al questionario va qualificata anche come rifiuto all’esibizione dei documenti.
Ne consegue l’inutilizzabilità della successiva produzione documentale in sede contenziosa ai sensi dell’articolo 32 DPR n. 600/1973.
E’ quanto ribadito dalla Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 4001 del 19 febbraio 2018, con la quale è stata cassata la decisione della CTR che aveva parzialmente annullato un avviso di accertamento IRPEF.
L’Agenzia delle Entrate aveva avanzato ricorso in sede di legittimità dolendosi dell’affermazione con cui i giudici regionali avevano ritenuto che non fosse rinvenibile in atti alcun rifiuto di esibizione della documentazione, per come espressamente indicata dall’Ufficio.
Motivo, questo, ritenuto fondato dalla Suprema corte, la quale ha evidenziato come, nella vicenda esaminata, il questionario prodotto in atti mostrava che l’Amministrazione avesse espressamente richiesto tutta la documentazione di riferimento e, pertanto, a fronte di questa richiesta, la mancata risposta al questionario non poteva che essere qualificata che come un rifiuto anche all’esibizione.
La trascrizione del questionario - si legge nella decisione - riportava anche i predetti avvisi di tal ché la CTR avrebbe dovuto reputare inutilizzabile la documentazione esibita successivamente, in giudizio, dal contribuente.
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