La quarantena obbligatoria e le sanzioni penali nei confronti di chi, risultato positivo al Covid, lasci la propria dimora o abitazione, incidono sulla sola libertà di circolazione e non sulla libertà personale.
Si tratta di provvedimenti che non comportano alcuna coercizione fisica, sono disposti in via generale per motivi di sanità e si rivolgono a una indistinta pluralità di persone, accomunate dall’essere positive al Coronavirus, trasmissibile ad altri per via aerea.
E' quanto si legge nel comunicato con cui l'Ufficio stampa della Corte costituzionale ha anticipato l'esito dell'esame, in camera di consiglio, delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale penale di Reggio Calabria sulle disposizioni del Decreto legge n. 33/2020 che, tra le misure per limitare la diffusione del Covid-19, hanno introdotto la quarantena obbligatoria e le relative sanzioni penali.
Secondo il Tribunale rimettente, tali norme inciderebbero non sulla libertà di circolazione dei cittadini, bensì sulla libertà personale di cui all'articolo 13 della Costituzione, con la conseguenza che i relativi provvedimenti avrebbero dovuto essere adottati dall’autorità giudiziaria o, nell’impossibilità, averne la convalida.
Nella nota del 8 aprile 2022, l'Ufficio stampa informa che la Consulta ha dichiarato non fondate le predette questioni, ritenendo che, diversamente da quanto assunto, le disposizioni sulla quarantena obbligatoria non comportano una violazione della libertà personale.
Si resta in attesa del deposito della sentenza.
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