E' legittimo che una normativa o a una prassi nazionale non permettano il riporto dei giorni di ferie concessi a un lavoratore per il periodo coincidente con quello di messa in quarantena Covid.
Il datore di lavoro, infatti, non può essere tenuto a compensare gli svantaggi derivanti da un evento imprevedibile, come la messa in quarantena.
Lo ha chiarito la Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenza del 14 dicembre 2023, causa C-206/22, rispondendo ad una domanda di pronuncia pregiudiziale che verteva sull’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro.
La domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra un dipendente e il suo datore di lavoro, una società tedesca, in merito alla richiesta di recupero dei giorni di ferie concessi per il periodo coincidente con la sua messa in quarantena per Covid.
Nel periodo in cui il lavoratore era in ferie, infatti, l'autorità tedesca gli aveva ordinato la messa in quarantena, in quanto era stato in contatto con una persona infetta dal virus SARS-Cov-2.
Il riporto, tuttavia, gli era stato rifiutato e il dipendente aveva adito il Tribunale del lavoro competente, avanzando ricorso al fine di evitare che le ferie annuali retribuite fossero dedotte dal periodo di quarantena impostogli dalle autorità pubbliche.
Il predetto tribunale, dubitando della compatibilità dell'interpretazione data dai giudici nazionali alle disposizioni della legge federale tedesca sulle ferie - secondo cui una messa in quarantena che non comporti un’incapacità lavorativa non darebbe diritto al riporto dei giorni di ferie annuali retribuite - si era rivolto alla Corte Ue.
In questa sede, i giudici europei hanno affermato che le norme Ue non ostano a una normativa o a una prassi nazionale come quella evidenziata.
In primo luogo, la finalità della quarantena, diretta ad evitare la propagazione di una malattia contagiosa mediante l’isolamento delle persone atte a svilupparne i sintomi, differisce da quelle delle ferie annuali retribuite.
E' inoltre assodato che la messa in quarantena, così come l’insorgere di un’incapacità lavorativa dovuta a malattia, costituisca un evento imprevedibile ed indipendente dalla volontà della persona che vi è sottoposta.
Nel caso in esame, la misura della quarantena era stata ordinata a seguito di un contatto con una persona infetta dal virus.
Il lavoratore, quindi, non si trovava, durante il periodo in questione, in una situazione di incapacità lavorativa attestata da un certificato medico.
Egli, ciò posto, si era trovato in una situazione diversa da quella di chi si trovi in congedo per malattia, soggetto alle limitazioni fisiche o psichiche da essa derivanti.
Va escluso, di conseguenza, che la finalità della messa in quarantena possa ritenersi, in linea di principio, paragonabile a quella di un congedo per malattia: un periodo di quarantena non può, di per sé, costituire un ostacolo alla realizzazione delle finalità delle ferie annuali retribuite, che hanno lo scopo di consentire al lavoratore di riposarsi rispetto all’esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall’altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione.
E' pur vero che la messa in quarantena può avere un impatto sulle condizioni in cui un lavoratore trascorre il proprio tempo libero.
Essa, tuttavia, non può essere considerata di per sé un pregiudizio al diritto di godere effettivamente delle ferie annuali retribuite.
Il dipendente, infatti, durante il periodo di ferie annuali, non può essere soggetto, da parte del datore, ad alcun obbligo che possa impedirgli di dedicarsi, liberamente e ininterrottamente, ai propri interessi al fine di neutralizzare gli effetti del lavoro sulla sua sicurezza e salute.
Nei predetti casi, dunque, il datore di lavoro "non può essere tenuto a compensare gli svantaggi derivanti da un evento imprevedibile, come una messa in quarantena disposta da un’autorità pubblica, che impedirebbe al suo dipendente di beneficiare pienamente del suo diritto alle ferie annuali retribuite".
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