Adempimento in vista per gli artigiani, commercianti e liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS (art. 2, co. 26 della L. n. 335/1995). Infatti, entro il 30 giugno 2021 devono essere versati gli importi contributivi – a saldo 2020 e primo acconto 2021 - sulla quota di reddito eccedente il minimale (pari a 15.953 euro per l’anno 2020). I contribuenti che decidono invece di versare la contribuzione dovuta, nel periodo “1° luglio - 30 luglio 2021”, sono tenuti sempre ad applicare sulle somme dovute la maggiorazione dello 0,40%. In quest’ultimo caso, la somma dell’interesse corrispettivo deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando le seguenti causali contributo:
A darne notizia è l’INPS, con la circolare n. 88 del 21 giugno 2021. Nel documento di prassi sono state fornite le istruzioni operative per la compilazione del Quadro RR del modello REDDITI PF 2021 obbligatorio per gli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali, i liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS (cd. “senza cassa”).
Il Quadro RR del modello “Redditi PF 2021” si compone principalmente da due sezioni:
Rientrano nell’ambito della prima sezione tutti i soggetti che si iscrivono alla Gestione Speciale dell’INPS degli “artigiani ed esercenti attività commerciali”. In particolare, si tratta di:
Nella seconda sezione, invece, bisogna inserire i dati dei soggetti che:
Restano, invece, fuori dalla compilazione della sezione II, e quindi esclusi dal versamento contributivo:
Come accennato in premessa, sia gli artigiani ed esercenti attività commerciali (per quanto riguarda la parte eccedente il reddito imponibile minimo, pari a 15.710 euro per l’anno 2018) che per i soggetti iscritti alla Gestione Separata INPS, il versamento dei contributi deve essere effettuato secondo il meccanismo dell’Irpef (saldo e acconto).
Per quest’anno, quindi, i predetti soggetti devono versare:
Si ricorda che l’importo contributivo dovuto può essere versato anche dopo la data del 30 giugno 2021, purché vi si provveda entro il 30 luglio 2021, versando una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, così come previsto dall’art.17, co. 2, del Dpr. n. 435/2001.
Determinati i contributi dovuti sui redditi dell’anno 2020, l’interessato dovrà versarli mediante il modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:
È possibile avvalersi anche della rateizzazione dei contributi, tenendo conto dei seguenti accorgimenti:
gli artigiani ed esercenti attività commerciali possono rateizzare solo la quota eccedente il minimale di reddito imponibile;
Infine, la circolare INPS in commento spiega il meccanismo della compensazione dei contributi versati in misura eccedente rispetto al dovuto.
Per quanto riguarda gli artigiani e commercianti, l’importo eventualmente risultante a credito dalle colonne 19 o 33 del Quadro RR del modello REDDITI 2021 può essere portato in compensazione nel modello di pagamento unificato F24, indicando come periodo di riferimento esclusivamente l’anno 2020 e l'importo che si intende compensare.
Per effettuare la compensazione, occorre compilare uno o più righi di uno o più modelli F24 indicando:
Anche per i liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS è possibile portare in compensazione l’eventuale importo risultante a credito ed esposto al rigo RR8 colonna 4 del Quadro RR sez. II del modello REDDITI 2021, indicando il 2020 come periodo di riferimento in F24, sia con la contribuzione dovuta nella Gestione Separata INPS (relativa alla somma da versare come acconto 2021) che con altri tributi.
Per la contribuzione risultante a credito e non utilizzata in compensazione il professionista deve presentare istanza di rimborso tramite il proprio cassetto previdenziale; mentre le somme a credito riferite ad anni di imposta precedenti rispetto all’anno 2019, non devono essere esposte in dichiarazione ma devono essere richieste a rimborso oppure con istanza di autoconguaglio.
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