Quadro RR modello “Redditi 2018” per i contributi di artigiani, commercianti e autonomi

Pubblicato il 15 giugno 2018

La circolare Inps n. 82/2018 illustra le modalità di compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2018” cui devono attenersi i soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge n. 335/95.

Tale adempimento deriva dall’articolo 10, comma 1, del Dlgs n. 241/1997, che dispone che i soggetti iscritti all’INPS per i propri contributi previdenziali (ad eccezione dei coltivatori diretti) devono determinarne l’ammontare nella propria dichiarazione dei redditi.

Lo stesso provvedimento prevede, inoltre, che i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa siano effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

È stato il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, come di consueto, con provvedimento del 30 gennaio 2018, ad approvare il modello Redditi 2018-PF per il periodo d’imposta 2017, nel quale è compreso il Quadro RR obbligatorio per gli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e commercianti, nonché alla Gestione separata liberi professionisti.

Compilazione del Quadro RR

Per la determinazione dei contributi dovuti all’INPS, il Quadro RR del modello “Redditi 2018” deve essere compilato:

Termini e modalità di versamento

Richiamando quanto già precisato nella circolare n. 27/2018, circa la misura e le modalità di pagamento dei contributi previdenziali dovuti nel corrente anno dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, nella circolare n. 82/2018, l’Inps fa presente che i contributi dovuti, sulla quota di reddito eccedente il minimale per gli iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti e per i redditi prodotti dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi.

Pertanto, per il corrente anno, i contributi dovuti alle suddette gestioni Inps vanno versati:

I contribuenti che decidono di versare la contribuzione dovuta nel periodo tra il 2 luglio e il 20 agosto 2018 (saldo 2017 e primo acconto 2018) devono sempre applicare sulle somme la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, così da evitare la richiesta di sanzioni per ritardato versamento.

La somma dell’interesse corrispettivo deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando le seguenti causali contributo:

Possibile la rateizzazione

Si può scegliere di rateizzare i contributi dovuti nel seguente modo:

  1. per i commercianti e gli artigiani, la rateizzazione può avere ad oggetto esclusivamente i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, con esclusione quindi dei contributi dovuti sul minimale predetto, ancorché risultanti a debito del contribuente nel Quadro RR in quanto non versati in tutto o in parte all'atto della compilazione del modello “Redditi 2018”;
  2. per i liberi professionisti, la rateizzazione può essere effettuata sia sul contributo dovuto a saldo per l’anno di imposta 2017 che sull’importo del primo acconto relativo ai contributi per l’anno 2018.

La prima rata deve essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell’acconto differito; le altre rate alle scadenze indicate nel modello “Redditi PF 2018”.

In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre 2018.

L’importo da pagare ad ogni scadenza dovrà essere determinato secondo le modalità riportate nelle istruzioni per la compilazione del modello “Redditi 2018”, nella parte riguardante “Modalità e termini di versamento – Rateazione”.

Compensazione con modello F24

Per analogia con le norme fiscali in materia di compensazione di somme versate in misura eccedente rispetto al dovuto, la compensazione tramite modello F24 potrà avvenire solo con somme versate in eccesso riferite alla contribuzione richiesta con l’emissione dei modelli di pagamento avvenuta nel 2017.

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