E’ punibile per concorso di persone nei casi di emissione o utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti (ex art. 9 D.. 74/2000) colui che ricopre, al contempo, il ruolo di amministratore sia della società emittente che utilizzatrice delle fatture.
La Corte di Cassazione, terza sezione penale, ha così respinto il ricorso di un imputato, avverso l’ordinanza del riesame che ne confermava la misura cautelare degli arresti domiciliari, in relazione a ben 22 capi di imputazione, tra cui l’emissione di fatture per operazioni inesistenti ai fini di evasione fiscale.
Contrariamente alle tesi difensiva, la Corte ha ritenuto incensurabili le argomentazioni del Tribunale cautelare, laddove ha escluso la violazione dell’art. 9 D.Lgs. 74/2000 – che prevede la non punibilità a titolo di concorso in deroga all'art. 110 c.p. - sul rilievo che il ricorrente avesse provveduto sia all'emissione delle fatture per operazioni inesistenti che alla loro successiva utilizzazione, operando sotto la duplice veste di amministratore (di fatto) della società emittente le fatture e di amministratore dei sodalizi che quelle fatture utilizzavano.
Nel pervenire a dette conclusioni – affermano ancora gli ermellini – i giudici cautelari si sono correttamente attenuti al principio secondo cui, in tema di reati tributari, il regime derogatorio previsto dall'art. 9 D.Lgs. 74/2000 non trova applicazione quando l’amministratore della società che ha emesso le fatture per operazioni inesistenti, coincida con il legale rappresentate della diversa società che le abbia successivamente utilizzate.
Nella specie – prosegue la Corte Suprema – il Tribunale, con motivazione completa e priva di illogicità, ha ritenuto acquisite le prove cautelari circa i rapporti intrattenuti dall'imputato all’interno delle società, sulla base di e –mail e di conversazioni telefoniche dello stesso ricorrente.
Ciò posto, il riesame – conclude la Corte con sentenza n. 28979 del 12 luglio 2016 – ha correttamente ritenuto che l’esistenza dei suddetti assetti societari riconducibili al ricorrente, rappresentasse l’occasione, da parte sua, di reiterare delitti della stessa specie. Sicché misure cautelari meno restrittive rispetto a quella irrogata, sarebbero senz'altro state ovviate dall'imputato, favorendo il protrarsi delle medesime condotte illecite.
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