Processo tributario telematico: gli atti di parte del fascicolo telematico in primo grado risultano definitivamente acquisti al fascicolo d’ ufficio e devono essere presi in esame dal giudice del gravame anche nell'ipotesi in cui la parte non provveda a depositarli nuovamente.
E' quanto riconosciuto dalla Corte di cassazione, con sentenza n. 3005 del 1° febbraio 2024, pronunciata in accoglimento delle ragioni di un contribuente che si era visto respingere, dalla Commissione tributaria di secondo grado, l'appello avanzato contro una decisione della CTP sul rilievo che tutte le eccezioni proposte erano rimaste sprovviste di prova, posto che, agli atti, non era stato possibile rinvenire copia della documentazione a fondamento delle proprie difese.
Il ricorrente si era rivolto alla Suprema corte lamentando che i documenti non rinvenuti erano, in realtà, presenti nel fascicolo di primo grado che faceva “inscindibilmente” parte del fascicolo d’ufficio d'appello.
La Sezione tributaria della Cassazione ha giudicato fondati i predetti rilievi.
Nel processo tributario trattato, sin dal primo grado, secondo modalità telematiche - ha puntualizzato il Collegio di legittimità - le parti non sono tenute a depositare nuovamente in appello le produzioni del fascicolo di parte del primo grado.
Tali produzioni, infatti, rimangono acquisite al fascicolo telematico d’ ufficio e devono necessariamente essere esaminate dal giudice del gravame.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".