Se un’impresa esercente servizi di telefonia non riesce ad adempiere la propria obbligazione nei termini contrattualmente stabiliti, non può invocare l’impossibilità della prestazione con riferimento ad un provvedimento dell’autorità amministrativa che sia ragionevolmente prevedibile secondo la comune diligenza.
La diligenza e buona fede nell'esecuzione del contratto impongono infatti alla società di telefonia di comunicare tempestivamente al proprio cliente l’impossibilità di eseguire la propria prestazione, nonché di adottare gli opportuni provvedimenti al fine di contenere i danni.
E’ quanto disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 11914 del 10 giugno 2016, accogliendo il ricorso di un’azienda e disponendo in suo favore il risarcimento dei danni, poiché era rimasta per mesi senza possibilità di utilizzare il telefono.
La compagnia telefonica con cui aveva stipulato il contratto di telefonia, infatti, aveva dapprima garantito il servizio nel termine di dieci giorni ed in seguito omesso di comunicare in tempi brevi l’impossibilità di effettuare la migrazione dell’utenza.
A nulla è valso, in proposito, invocare l’impossibilità di eseguire la prestazione in forza di un provvedimento dell’Agcom, che fosse tuttavia prevedibile impiegando l’ordinaria diligenza.
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