L’avvocato incaricato di seguire i profili penalistici connessi ad un protesto cambiario è tenuto a consigliare il cliente sulla necessità di richiederne la relativa cancellazione e, comunque, ad informarlo sull'opportunità di intraprendere eventuali iniziative in ambito civile, pure rivolgendosi ad un avvocato civilista, ove il primo si reputi inidoneo.
E’ quanto si desume dall'ordinanza della Corte di cassazione n. 19520 del 19 luglio 2019, con cui la Terza sezione civile ha accolto, tra gli altri motivi, le doglianze avanzate dal ricorrente in un giudizio per l’accertamento della responsabilità professionale di due avvocati.
L’uomo aveva agito al fine di ottenere la condanna dei legali che lo avevano seguito in un procedimento penale, per non avergli consigliato di agire in sede civile ai fini della cancellazione dal bollettino protesti dell’iscrizione di tre cambiali, a sua firma, protestate.
I giudici di merito avevano rigettato la sua domanda e per questo l’uomo aveva avanzato ricorso per cassazione dove, come detto, le relative doglianze hanno trovato accoglimento.
Secondo gli Ermellini, la materia della cancellazione dal registro dei protesti è ambito professionale nel quale l'esercizio della professione non può essere parametrato alla stregua di una diligenza particolare, ossia degli appartenenti ad un particolare ambito specialistico.
Inoltre, anche qualora questo ambito dovesse ritenersi esistente, con riferimento al caso di specie l'obbligo di diligenza di cui al combinato disposto degli articoli 1176 e 2236 c.c. avrebbe imposto all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, anche ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente.
Devono essere sempre rappresentate all’assistito, infatti, tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi.
Era in definitiva alquanto singolare - ed una plausibile spiegazione alternativa non era nemmeno stata offerta dalla Corte territoriale - che gli avvocati incaricati di seguire i profili penalistici della vicenda del protesto non avessero consigliato il cliente sulla necessità di richiederne la cancellazione e, comunque, non l'avessero convenientemente informato sull'opportunità di intraprendere iniziative in ambito civile, rivolgendosi, nell'evenienza, anche ad un avvocato civilista.
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