Il prospetto informativo disabili non costituisce un obbligo in assenza di cambiamenti nella situazione occupazionale “tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva”, cosicché l’omesso invio non potrà essere sanzionato.
Così si pronuncia il Ministero del Lavoro rispondendo ad una FAQ sul sito cliclavoro, per cui anche a seguito dell’abrogazione dell’articolo 3, comma 2 della Legge n. 68 del 1999, i datori di lavoro privati che occupano dai 15 ai 35 dipendenti non dovranno inviare il prospetto informativo entro il 31 gennaio 2018 se nel 2017 non ci sono state nuove assunzioni o licenziamenti.
Comunque, a prescindere dall’invio del prospetto, che comunque può essere trasmesso come richiesta di avviamento, la FAQ ricorda che sussiste un obbligo di assunzione a partire dal 1° gennaio 2018 per il quale il datore di lavoro ha tempo 60 giorni prima di incorrere in sanzioni.
A conferma del cambio di orientamento è sparita dal sito ministeriale la specifica apparsa nei giorni scorsi in cui, invece, veniva asserito che l'obbligo di invio del prospetto informativo per i datori di lavoro privati che occupavano dai 15 ai 35 dipendenti sussisteva anche qualora non vi fossero state nuove assunzioni o cessazioni entro il 31 dicembre 2017.
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