Imprese minori come imprese ordinarie sul fronte del raggruppamento dei beni in categorie omogenee delle rimanenze, ex art. 18. Dpr 600/73, ai fini del registro Iva.
Un imprenditore in contabilità semplificata, a cui era stata contestata l’omessa compilazione del prospetto rimanenze per un dato anno d’imposta, ricorreva in Cassazione per falsa applicazione degli articoli dei Dpr 600/73 e 917/86, in quanto in una precedente sentenza di Cassazione le imprese minori erano state esentate dall’obbligo di predisporre il prospetto analitico per categorie omogenee delle rimanenze.
Con ordinanza n. 8907 dell’11 aprile 2018, la Corte di Cassazione fa presente che il previgente art. 18, comma 2, DPR 600/73 ammetteva, per le imprese minori, l’indicazione nel registro IVA degli acquisti del valore delle rimanenze.
Rileva però la Corte che tale disposizione disciplina solo l’aspetto formale della condotta che deve essere tenuta dalle imprese minori in materia, dovendo, per la parte sostanziale, fare riferimento all’art. 92 del Tuir, il quale stabilisce che le rimanenze dei beni si valutano per categorie omogenee, formate da tutti i beni del medesimo tipo e della medesima qualità.
Solo in un caso, una sentenza del 1992 (4307), si ritenne che per le imprese minori non era necessario indicare le rimanenze per categorie omogenee, in quanto tali enti, si sostenne, fruiscono di un regime semplificato di contabilità per cui possono indicare globalmente tale valore nel registro IVA degli acquisti, senza necessità del prospetto analitico.
Ma, tale pronuncia rimase isolata poiché tutte le sentenze successive in materia hanno decretato l’applicazione dell’art. 92 Tuir anche alle imprese minori.
In conclusione, anche le imprese minori devono indicare nel registro degli acquisti Iva il valore delle rimanenze, la cui valutazione va effettuata per categorie omogenee.
Quanto detto ha valore fino alla fine del 2016, perché, a partire dal 2017, con il regime per cassa delle imprese minori (L. 232/2016), le variazioni delle rimanenze non concorrono più alla formazione del reddito d’impresa, ma le spese per le merci rilevano nel periodo d’imposta in cui è effettuato il pagamento.
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