Riattivate, ma solo parzialmente, fino al 31 ottobre 2021, le tutele per i lavoratori fragili più esposti ai rischi di contagio da Covid-19, cessate lo scorso 30 giugno.
La proroga delle "misure emergenziali in materia di disabilità" è contenuta nell'articolo 9 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 23 luglio 2021, in vigore dal 23 luglio 2021.
Si tratta del nuovo decreto Covid recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, che ha reso obbligatorio in Italia il Green pass dal prossimo 6 agosto.
Il legislatore emergenziale (articolo 26 del Cura Italia) ha definito "lavoratori fragili" i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da:
Rientrano nella categoria dei lavoratori fragili anche i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
L'art. 15 del decreto Sostegni (decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69) ha modificato l'articolo 26, del Cura Italia (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) e l’articolo 1, comma 481, della legge di Bilancio 2021, prorogando fino al 30 giugno 2021 le tutele previste per i lavoratori fragili.
Più in particolare, il decreto Sostegni riconosceva, in via alternativa, per tale categoria di lavoratori (dipendenti pubblici e privati):
Sempre l'articolo 15 del decreto Sostegni prevedeva poi che i periodi di assenza dal servizio:
Vietato infine monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio.
L'articolo 9 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, commi 1 e 2, modifica ora solo il comma 2-bis dell'articolo 26, del Cura Italia prorogando il diritto allo smart working per i lavoratori fragili e i disabili gravi con 104, dal 1° luglio 2021 (quindi retroattivamente rispetto all'entrata in vigore del decreto legge n. 105 del 2021) al 31 ottobre 2021.
In tale arco temporale i lavoratori fragili (compresi i disabili gravi) potranno continuare a svolgere:
Termina invece al 30 giugno 2021 la tutela alternativa (comma 2 dell'articolo 26 del Cura Italia) dell'equiparazione a ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal servizio per coloro che non possono svolgere la propria mansione in smart working.
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