Prorogata la sorveglianza sanitaria eccezionale

Pubblicato il 26 aprile 2021

Prorogati fino al 31 luglio 2021 i termini per la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio in caso di contagio da virus SARS-CoV-2.

La proroga è stata disposta dall'articolo 11 del decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021, noto come decreto Riaperture e in vigore dal 23 aprile. Lo rende noto l'INAIL con avviso del 23 aprile 2021.

Cosa è la sorveglianza sanitaria eccezionale?

L'articolo 83 del decreto-Rilancio (decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) prevede che i datori di lavoro debbano assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

Quali sono le situazioni di particolare fragilità

L'INAIL, con la circolare n. 44 dell'11 dicembre 2020, richiamando i chiarimenti resi dal Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la circolare del 4 settembre 2020, ha definito le “situazioni di particolare fragilità” “ quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico che di tipo clinico”.

Lo stesso Istituto ricorda che la circolare interministeriale ha chiarito che il parametro dell’età, da solo, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità nelle fasce di età lavorativa. Pertanto “la maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggior rischio”.

Medico competente e servizi territoriali dell'INAIL

I datori di lavoro che, ai sensi del T.U. della sicurezza sul lavoro (articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, possono:

  1. nominarne uno per il periodo emergenziale, 
  2. oppure richiedere la sorveglianza sanitaria eccezionale ai servizi territoriali dell'INAIL, che vi provvede con propri medici del lavoro. 

Nel secondo caso, il datore di lavoro o un suo delegato possono presentare richiesta di visita medica all'INAIL utilizzando il servizio online “Sorveglianza sanitaria eccezionale” messo a disposizione dall'INAIL e al quale si accede dotandosi delle credenziali: Spid; Inps; Carta nazionale dei servizi (Cns); INAIL, con l’invio dell’apposito modulo da inoltrare attraverso i servizi online o da consegnare presso le sedi territoriali INAIL.

Nel caso di delega da parte del datore di lavoro, deve essere compilato e inoltrato il modulo “Mod. 06 SSE delega”.

L'INAIL, ricevuta la richiesta dal datore di lavoro o da un suo delegato, individua il medico della sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore. 

Giudizio del medico 

Per consentire una corretta valutazione della condizione di fragilità, il datore di lavoro deve fornire al medico incaricato di emettere il giudizio una descrizione dettagliata:

All’esito della valutazione della condizione di fragilità, il medico esprime il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2.

La tariffa dovuta all’INAIL per ogni prestazione effettuata è pari a 50,85 euro (decreto interministeriale del 23 luglio 2020).

Inidoneità alla mansione

Il giudizio di non idoneità temporanea va riservato solo ai casi che non consentano soluzioni alternative. 

L'eventuale inidoneità alla mansione accertata dal medico non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.   

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