Il nuovo termine fissato dal Dl Crescita, convertito in legge, per i versamenti delle imposte sui redditi ha effetti anche per i soggetti forfetari ed i minimi.
L’ampliamento dell’azione della proroga è determinato dall’agenzia delle Entrate con risoluzione n. 64 del 28 giugno 2019 e dal comunicato stampa che l’accompagna.
Riassumendo i fatti, l’articolo 12-quinquies, comma 3 e 4 del Dl Crescita – n. 34/2019 ora convertito in legge n. 58 del 28 giugno – ha disposto lo spostamento al 30 settembre 2019 dei versamenti delle imposte dirette, IRAP ed IVA dovuti dai soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal decreto di approvazione del Mef.
Sono ricompresi, si aggiunge, i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del Tuir e che possiedono i requisiti indicati.
Fornendo risposta a quesiti pervenuti dalle categorie professionali, la risoluzione n. 64/2019 specifica che l’articolo 12-quinquies del Dl 34/2019, oltre a stabilire la proroga al 30 settembre 2019 dei termini dei versamenti per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, si riferisce a tutti i contribuenti che, contestualmente:
Da ciò consegue che la proroga al 30 settembre si applica anche:
La norma del Decreto Crescita che stabilisce la proroga ricomprende tutti i versamenti che scadono nel periodo 30 giugno-30 settembre 2019 e non prevede l’applicazione della maggiorazione dello 0,4%.
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