Le somme erogate a titolo di rimborso ai professionisti appartenenti ad organizzazioni di volontariato, impiegati in attività di protezione civile, sono fiscalmente rilevanti.
E’ quanto affermato nella risposta dell’agenzia delle Entrate n. 474 del 7 novembre 2019, con cui si forniscono, inoltre, indicazioni sugli adempimenti da eseguire.
Ai sensi del nuovo Codice della protezione civile (D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1), ai volontari lavoratori autonomi appartenenti alle organizzazioni di volontariato riconosciute e legittimamente impiegati in attività di protezione civile, che ne fanno richiesta, è corrisposto un rimborso per il mancato guadagno giornaliero, calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi presentata l'anno precedente a quello in cui è stata prestata l'opera di volontariato, nel limite di euro 103,29, giornalieri lordi.
Tali somme, come si evince dall’articolo 6 del Tuir, in quanto conseguite in sostituzione di proventi, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Di conseguenza, le indennità corrisposte a titolo risarcitorio, se hanno una funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente, devono essere tassate.
In definitiva, il rimborso per il mancato guadagno giornaliero del professionista va considerato "lucro cessante", in quanto sostitutivo del reddito, a nulla rilevando l'attività volontaria effettivamente svolta dal professionista.
A fronte della somma ricevuta, il soggetto deve emettere fattura, evidenziando la ritenuta, che sarà operata dal sostituto d’imposta.
Si aggiunge che le spese sostenute dal professionista per lo svolgimento dell’attività vanno inserite nella fattura, ma non costituiscono importi deducibili dal reddito di lavoro autonomo.
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