Professionisti, trasferte costose

Pubblicato il 09 aprile 2006

regionale delle Entrate del Piemonte durante , del 6 aprile scorso, chiarisce che le spese di vitto e alloggio anticipate dalla società al professionista, pur se con documento intestato alla società, che presta una consulenza, rientrano nel compenso dello stesso, poiché è ritenuto che l’importo costituisca maggior compenso professionale, quindi il consulente le deve fatturare. L’agenzia delle Entrate ha vistato tale risposta della Dre piemontese. Nell’articolo sono esaminati i punti che secondo l’autore andrebbero chiariti ulteriormente, come ad esempio il fatto che sul piano applicativo si determini una penalizzazione del professionista – per l’aumento dell’imponibile - rispetto al caso in cui sia lui stesso a pagare le spese, quindi a dedurre il costo, fatturando il compenso comprensivo delle stesse, o anche il fatto che l’anticipo di spesa dell’azienda considerato come compenso porrebbe problemi a livello delle ritenute d’acconto.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy