Professionisti: il reddito segue il principio di cassa

Pubblicato il 24 agosto 2022

Per la determinazione del reddito derivante dall’esercizio delle professioni si segue il principio “di cassa”.

Non si considera, quindi, l’anno in cui matura il diritto o sorgono le obbligazioni, ma l’anno in cui i compensi sono stati percepiti e le spese sostenute.

E' l'orientamento più volte affermato della Suprema Corte, per come richiamato dalla Cassazione nel testo dell'ordinanza n. 24996 del 19 agosto 2022, pronunciata nella causa attivata da un contribuente, un avvocato, per opporsi ad un avviso di accertamento.

Nel caso in esame, la CTR si era posta in contrasto con la richiamata interpretazione, sostenendo, erroneamente, che poiché le fatture del professionista erano state emesse nel 2004, i compensi percepiti andavano a comporre il reddito del 2004 e non del 2005.

Nella stessa pronuncia, gli Ermellini hanno anche ricordato che nel giudizio tributario non è ammessa la prova testimoniale.

Di conseguenza, la decisione delle commissioni non può fondarsi esclusivamente "su dichiarazioni scritte provenienti da terzi, che seppure ammissibili processualmente, hanno solo valore indiziario e non costituiscono prova di per sé in assenza di altri elementi".

Le cose, tuttavia, cambieranno a breve: si rammenta, infatti, che con la riforma del processo tributario - recentemente approvata e in attesa di pubblicazione in Gazzetta - sarà invece possibile, per il giudice tributario, ammettere la prova testimoniale in forma scritta, in presenza di specifici presupposti.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Masaf: aiuti alle imprese di pesca per il fermo obbligatorio 2023

04/04/2025

Bonus nido 2025: ricevuta di pagamento in luogo della fattura, quando?

04/04/2025

Incentivi contributivi a tempo e in scadenza: 3 su 10 sono operativi

04/04/2025

ISEE 2025 e nuovo modello DSU, le istruzioni Inps

04/04/2025

Cessione di terreno da privato: soggettività IVA se l'attività è economica

04/04/2025

Corte UE: ok a praticantato forense presso avvocato stabilito in altro Paese UE

04/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy