Professionisti con Albo, cartelle esattoriali via Pec

Pubblicato il 29 luglio 2016

Il viceministro dell'Economia, Enrico Zanetti, nel rispondere ad una interrogazione parlamentare proposta in Commissione finanze alla Camera (n. 5-09161) ha specificato che i professionisti che non sono iscritti in specifici Ordini e collegi (L. n. 4/2013) non sono obbligati a comunicare l'indirizzo di Posta elettronica certificata all’Ini-Pec.

A tali soggetti oppure alle imprese che non risultano iscritti nell’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata non si può applicare la previsione di cui all'articolo 26, comma 2, del Dpr 602/73, che prevede la notifica delle cartelle esattoriali, mediante il “deposito dell’atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio” e la “pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima”, solo “se l’indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo”.

Dunque, l'obbligo per Equitalia di notificare gli atti tramite posta elettronica certificata, in vigore dal 1° giugno 2016, non può riguardare soggetti diversi da quelli iscritti nell'indice nazionale Ini-Pec, quali per esempio i tributaristi.

Bonus mobili alle unioni civili

Con risposta al question time (n. 5-09160) è, invece, stato precisato che l'agevolazione fiscale cosiddetta bonus mobili riconosciuta alle giovani coppie è estesa di diritto anche a chi non è sposato ma “civilmente unito.

Il Viceministro dell'Economia ha, infatti, sottolineato come con l'ingresso nel nostro ordinamento della Legge n. 76/2016, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le norme contenenti le parole “coniuge, coniugi o termini equivalenti” si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione tra persone dello stesso sesso

Secondo Zanetti, infatti, sentita l’Agenzia delle Entrate, “non esiste alcuna preclusione, dal punto di vista della normativa fiscale, a estendere il “bonus mobili” previsto per le giovani coppie ai componenti dell’unione civile”, purché ricorrano le condizioni richieste per la detrazione fiscale e “l’unione civile sia stata validamente costituita nell’anno 2016".

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