Professionisti assunti per il PNRR: sciolto il nodo sull'iscrizione alla Cassa

Pubblicato il 16 dicembre 2021

È all'esame della V Commissione Bilancio e Tesoro della Camera il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" (A.C. 3354).

Il decreto mira a realizzare parte dei 51 milestone e target del PNRR, da finalizzare entro il 31 dicembre prossimo.

Le disposizioni spaziano su diversi ambiti e con il coinvolgimento di diversi Ministeri: dal turismo alle infrastrutture ferroviarie, all'edilizia giudiziaria, all'innovazione tecnologica e transizione digitale, all'università e ricerca, all'ambiente, alla digitalizzazione. Le norme sono accomunate dalla finalità di garantire la tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

A queste misure si aggiungono poi quelle in materia di prevenzione antimafia nonchè a sostegno alle imprese agricole e agli organismi sportivi.

Il disegno di legge, che una volta approvato dalla Camera passerà al Senato per la definitiva approvazione, è stato oggetto di importanti modifiche ad opera degli emendamenti approvati in Commissione.

Una novità riguarda l'articolo 31 del decreto-legge n. 152 del 2021 che reca disposizioni peri professionisti assunti a tempo determinato o con incarichi di collaborazione per l’attuazione di progetti previsti dal PNRR.

Professionisti assunti a termine dalla PA: iscrizione alle Casse professionali

L’articolo 31, modificando il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dispone che i professionisti assunti a tempo determinato per l’attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza non sono tenuti alla cancellazione dall’albo, collegio o ordine professionale di appartenenza.

L'eventuale assunzione non determina, in nessun caso, la cancellazione d'ufficio.

Agli stessi professionisti è consentito di mantenere l'iscrizione, ove presente, agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103).

Il professionista assunto dalla PA per l’attuazione del PNRR che non opti per il mantenimento all'iscrizione della cassa previdenziale di appartenenza può ottenere, a titolo gratuito, il ricongiungimento dei periodi di contribuzione presso l’INPS dovuti per la durata dei contratti relativi al PNRR con quelli maturati presso la cassa previdenziale di appartenenza. Diversamente può chiedere che la contribuzione previdenziale dovuta per tali contratti sia versata alla cassa previdenziale di appartenenza (comma 1, lett. a), cpv. 7-ter e 7-quater).

L'articolo 31 dispone inoltre che il numero minimo degli incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (sono esclusi gli enti locali) possono attivare per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del PNRR è pari a 1.000 unità.

Si prevede, infine, che anche le province e le città metropolitane, nei concorsi indetti, sono tenute ad assicurare che le prove scritte siano sostituite con prove maggiormente accessibili ai soggetti con disturbi specifici di apprendimento.

Iscrizione alle Casse professionali e profili di criticità

Le norme del comma 1, lett. a), cpv. 7-ter e 7-quater hanno sollevato non pochi dubbi di legittimità tra le Casse previdenziali. In particolare, Inarcassa, l'ente di previdenza di ingegneri e architetti, ha evidenziato come le stesse fossero incompatibili con la norma istitutiva e lo statuto della Cassa che prevedono che: “architetti e ingegneri assunti con contratto di lavoro dipendente (anche a tempo determinato) sono esclusi dall’iscrizione a Inarcassa e versano i contributi ad altre forme di previdenza obbligatoria”.

Si paventava, insomma, una vera e propria ingerenza nella autonomia riconosciuta alle Casse professionali. 

Il Governo, facendo seguito alla segnalazione, ha avviato una interlocuzione con le Casse professionali e il Parlamento per risolvere il problema.

Si è quindi giunti alla riformulazione dell’art. 31 del D.L. n. 152 del 2021 in sede di conversione parlamentare.

Professionisti assunti a termine dalla PA: in arrivo il decreto attuativo

Con l'emendamento approvato dalla Commissione Bilancio della Camera si affida ad un decreto interministeriale la definizione delle modalità di applicazione della norma contestata.

Il decreto, emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti gli enti previdenziali di diritto privati, dovrà essere adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Professionisti assunti a termine dalla PA: le altre novità

Il testo dell'articolo 31 è stato ulteriormente novellato nella parte in cui si prevede (comma 1, lettera a), capoverso comma 7-ter)  che per gli incarichi conferiti per il PNRR non si applichino i divieti di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Tale disposizione vieta ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Si prevede poi che nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, interessati dagli interventi previsti dal PNRR possano essere conferiti a esperti di comprovata qualificazione professionale incarichi di consulenza e collaborazione, fino al numero massimo complessivo di 15, per l'importo massimo di 30.000 euro lordi annui per singolo incarico e fino a una spesa complessiva annua di 300.000 euro.

Gli incarichi hanno durata non superiore al 31 dicembre 2026, cessano automaticamente con la cessazione del mandato amministrativo del conferente e non sono cumulabili con altri incarichi conferiti per il PNRR.

Agli incarichi si applicano le regole sul trattamento economico di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

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