Nonostante la più volte annunciata semplificazione degli adempimenti per l’applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza gravanti su Ordini e collegi professionali, il nuovo schema di delibera ANAC in consultazione pubblica pone a carico di questi ultimi obblighi al pari della Pubblica Amministrazione.
Per questo motivo, Professioni italiane – con il comunicato stampa dell’11 ottobre 2021 – chiede all’Autorità Nazionale Anticorruzione l’apertura di un tavolo tecnico permanente per un confronto efficace e proficuo volto alla semplificazione degli obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei vari documenti previsti dal D.Lgs. n. 33/2013.
Tra gli adempimenti annoverati negli allegati allo schema di delibera, sottolinea l’Associazione che raggruppa gli ordini di CUP e RPT, compare la pubblicazione di redditi e patrimoni dei consiglieri. Un adempimento sproporzionato con riferimento agli enti ordinistici che non gravano sul bilancio dello Stato. Non solo. Nella citata delibera, si chiede ai Consigli Nazionali di occuparsi degli adempimenti dei Consigli territoriali. Tali enti, tuttavia, sono del tutto autonomi sotto il profilo contabile e amministrativo e ad essi la legge attribuisce competenze specifiche e diverse rispetto a quelle del Consiglio Nazionale.
Secondo Professioni italiane, il tavolo tecnico sarebbe l’occasione per confrontarsi anche sugli artt. 15, 16, 17, 18 e 21 della delibera, relativamente agli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione e consulenza, la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e non, di dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale e di informazioni sulla contrattazione collettiva.
Infine, Professioni italiane afferma nel comunicato stampa che appare “eccessiva” la richiesta di pubblicazione del bilancio – preventivo e consuntivo – e del piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio. Così come per gli artt. 31, 33, 36 che si riferiscono a controlli compatibili con le Amministrazioni che erogano servizi pubblici per la collettività gravanti sulla fiscalità generale. Da declinare secondo una direzione che tenga maggiormente conto delle peculiarità strutturali ed organizzative del comparto ordinistico, infine, quanto previsto all’art. 43 sul responsabile per la trasparenza.
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