La Corte di cassazione ha censurato la motivazione con cui i giudici di merito, nell’ambito di un processo penale per bancarotta, avevano ritenuto provata la qualifica di amministratore di fatto in capo ad un soggetto, in considerazione del conferimento, da parte della società, di una ampia procura speciale a suo nome.
Nella specie, non erano stati affatto indicati, in motivazione, i termini relativi al quando e al come la stessa procura fosse stata effettivamente utilizzata, né era emerso, in ambito istruttorio, alcun elemento comprovante un’effettiva condotta gestoria dell’imputato.
In considerazione del vizio di motivazione ravvisato, la Suprema corte – sentenza n. 547 del 5 gennaio 2017 - ha, quindi, annullato, con rinvio, la condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione impartita all’asserito amministratore di fatto di una Srl fallita.
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