Precisazioni della Cassazione in materia di istruttoria nel processo tributario, nel giudizio riassunto a seguito di cassazione con rinvio della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado.
Nel giudizio riassunto - ha precisato la Corte - si applica la disciplina specifica dell'art. 63, co. 4, D. Lgs. n. 546/92, per effetto della quale I'istruzione è sostanzialmente "chiusa".
Nella predetta ipotesi, infatti, non si applica l'art. 58, co. 2, D. Lgs. n. 546/92, che fa salva la produzione di nuovi documenti.
E' quindi preclusa, in tale contesto, l'acquisizione di nuove prove e, segnatamente, la produzione di nuovi documenti, salvo che essa sia giustificata:
Sono i principi enunciati dalla Corte di cassazione nel testo dell'ordinanza n. 28976 del 18 ottobre 2023, con cui ha respinto il ricorso di una società contribuente che lamentava, rispetto alla decisione di merito, la ritenuta inutilizzabilità, in virtù della natura "chiusa del giudizio di rinvio", della documentazione - una perizia giurata e connessa documentazione - prodotta nel giudizio riassunto.
Ebbene, secondo la Corte, nel caso esaminato non si discuteva né di fatti sopravvenuti, né di cause di forza maggiore e non ricorrevano neppure esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di cassazione con rinvio.
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