Al via dal 2 settembre 2024 le misure del nuovo Decreto legislativo sul processo tributario n. 220/2023, in tema di procura alle liti, comunicazioni via Pec, notifiche e depositi telematici, violazioni regole telematiche, regole su forma degli atti.
Si rammenta che il Decreto legislativo è entrato in vigore il 4 gennaio 2024, giorno successivo alla relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma l'applicazione delle relative disposizioni è avvenuta in due tempi.
Il regime applicativo contenuto nel Decreto prevede che le nuove disposizioni siano generalmente applicabili ai giudizi instaurati, in primo e secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024. Alcune norme specifiche, tuttavia, hanno avuto un'applicazione anticipata, a partire dal giorno successivo all'entrata in vigore del provvedimento.
Vediamo dunque quali sono le misure che trovano applicazione a partire dal 2 settembre 2024.
Per i giudizi instaurati in primo e in secondo grado a partire dal 2 settembre 2024, la nuove norme prevedono che:
se il cliente conferisce l'incarico mediante firma digitale, l'autenticazione da parte del difensore non è più necessaria;
se la procura è conferita su supporto cartaceo, il difensore è tenuto a depositare telematicamente una copia per immagine, attestandone la conformità tramite l'inserimento della relativa dichiarazione.
Si specifica che la procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su un separato documento informatico depositato telematicamente insieme all’atto cui la stessa si riferisce ovvero su foglio separato del quale è effettuata copia informatica, anche per immagine, depositata telematicamente insieme all’atto di riferimento.
Per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 2 settembre 2024, tutte le comunicazioni di segreteria e le notificazioni devono essere effettuate via telematica.
L'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del difensore o delle parti va indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo.
Sussiste l’obbligo, in capo ai difensori, di comunicare ogni variazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata alle altre parti costituite e alla segreteria della Corte di giustizia.
In difetto, la segreteria non è tenuta ad individuare il nuovo indirizzo del difensore né ad effettuare la comunicazione mediante deposito in segreteria.
Se una parte ha più difensori, la comunicazione è perfezionata se ricevuta da almeno uno di essi, cui spetta informarne gli altri.
Per i giudizi instaurati dal 2 settembre 2024, è previsto l’obbligo per le parti, i consulenti e gli organi tecnici, di utilizzare esclusivamente le modalità telematiche per la notifica e il deposito di atti processuali, documenti e provvedimenti giurisdizionali. Fanno eccezione i casi previsti dall’art. 79 del D. Lgs. n. 546/1992.
L’obbligo della notifica del ricorso in modalità telematica si applica anche per le controversie fino a 3mila euro.
Dal 2 settembre 2024, vige un obbligo generalizzato dell’utilizzo del deposito telematico, che include anche il deposito del ricorso notificato e la costituzione del ricorrente e del resistente.
Questo obbligo si estende anche ai soggetti che decidono di non avvalersi dell’assistenza tecnica.
La violazione delle disposizioni su comunicazioni, notificazioni e depositi telematici e delle norme tecniche del processo tributario non comporta l’invalidità del deposito, purché la regolarizzazione avvenga entro il termine perentorio stabilito dal giudice.
Per i giudizi instaurati dal 2 settembre 2024, la notificazione dell’intimazione testimoniale e del modulo di deposizione testimoniale può essere effettuata anche in via telematica.
Se il testimone è in possesso di firma digitale, il difensore della parte che lo ha citato deposita telematicamente il modulo di deposizione trasmessogli dal testimone dopo che lo stesso lo ha compilato e sottoscritto in ogni sua parte con firma digitale apposta.
Per i giudizi, in primo e in secondo grado, instaurati con ricorso notificato dal 2 settembre 2024, la sentenza è pubblicata, nel testo integrale originale, mediante deposito telematico nella segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado entro trenta giorni dalla data della deliberazione.
Dal 2 settembre 2024, il ricorso e gli atti devono essere redatti in modo chiaro e sintetico.
Il mancato rispetto di questa previsione avrà effetto sulla determinazione delle spese di giudizio da parte del giudice.
Inoltre, i provvedimenti giudiziari privi di firma digitale sono nulli.
Infine, per i giudizi instaurati dal 2 settembre 2024, si stabilisce che gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi.
Atti e documenti cartacei muniti di attestazione di conformità
Per espressa previsione, il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all'originale.
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