Processo tributario: le misure in vigore dal 2 settembre 2024

Pubblicato il 29 agosto 2024

Al via dal 2 settembre 2024 le misure del nuovo Decreto legislativo sul processo tributario n. 220/2023, in tema di procura alle liti, comunicazioni via Pec, notifiche e depositi telematici, violazioni regole telematiche, regole su forma degli atti.

Si rammenta che il Decreto legislativo è entrato in vigore il 4 gennaio 2024, giorno successivo alla relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma l'applicazione delle relative disposizioni è avvenuta in due tempi.

Il regime applicativo contenuto nel Decreto prevede che le nuove disposizioni siano generalmente applicabili ai giudizi instaurati, in primo e secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024. Alcune norme specifiche, tuttavia, hanno avuto un'applicazione anticipata, a partire dal giorno successivo all'entrata in vigore del provvedimento.

Vediamo dunque quali sono le misure che trovano applicazione a partire dal 2 settembre 2024.

Contenzioso tributario: misure applicabili per ricorsi notificasi dopo il 1° settembre 2024

Procura alle liti: se cartacea occorre l'attestazione di conformità

Per i giudizi instaurati in primo e in secondo grado a partire dal 2 settembre 2024, la nuove norme prevedono che:

Si specifica che la procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su un separato documento informatico depositato telematicamente insieme all’atto cui la stessa si riferisce ovvero su foglio separato del quale è effettuata copia informatica, anche per immagine, depositata telematicamente insieme all’atto di riferimento.

Comunicazioni via Pec

Per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 2 settembre 2024, tutte le comunicazioni di segreteria e le notificazioni devono essere effettuate via telematica.

L'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del difensore o delle parti va indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo.

Sussiste l’obbligo, in capo ai difensori, di comunicare ogni variazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata alle altre parti costituite e alla segreteria della Corte di giustizia.

In difetto, la segreteria non è tenuta ad individuare il nuovo indirizzo del difensore né ad effettuare la comunicazione mediante deposito in segreteria.

Se una parte ha più difensori, la comunicazione è perfezionata se ricevuta da almeno uno di essi, cui spetta informarne gli altri.

Notifiche e depositi con modalità telematiche

Per i giudizi instaurati dal 2 settembre 2024, è previsto l’obbligo per le parti, i consulenti e gli organi tecnici, di utilizzare esclusivamente le modalità telematiche per la notifica e il deposito di atti processuali, documenti e provvedimenti giurisdizionali. Fanno eccezione i casi previsti dall’art. 79 del D. Lgs. n. 546/1992.

L’obbligo della notifica del ricorso in modalità telematica si applica anche per le controversie fino a 3mila euro.

Costituzione in giudizio

Dal 2 settembre 2024, vige un obbligo generalizzato dell’utilizzo del deposito telematico, che include anche il deposito del ricorso notificato e la costituzione del ricorrente e del resistente.

Questo obbligo si estende anche ai soggetti che decidono di non avvalersi dell’assistenza tecnica.

Violazione regole telematiche

La violazione delle disposizioni su comunicazioni, notificazioni e depositi telematici e delle norme tecniche del processo tributario non comporta l’invalidità del deposito, purché la regolarizzazione avvenga entro il termine perentorio stabilito dal giudice.

Notifica e firma delle deposizioni testimoniali

Per i giudizi instaurati dal 2 settembre 2024, la notificazione dell’intimazione testimoniale e del modulo di deposizione testimoniale può essere effettuata anche in via telematica.

Se il testimone è in possesso di firma digitale, il difensore della parte che lo ha citato deposita telematicamente il modulo di deposizione trasmessogli dal testimone dopo che lo stesso lo ha compilato e sottoscritto in ogni sua parte con firma digitale apposta.

Sentenza depositata telematicamente

Per i giudizi, in primo e in secondo grado, instaurati con ricorso notificato dal 2 settembre 2024, la sentenza è pubblicata, nel testo integrale originale, mediante deposito telematico nella segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado entro trenta giorni dalla data della deliberazione. 

Regole sulla forma degli atti

Dal 2 settembre 2024, il ricorso e gli atti devono essere redatti in modo chiaro e sintetico.

Il mancato rispetto di questa previsione avrà effetto sulla determinazione delle spese di giudizio da parte del giudice.

Inoltre, i provvedimenti giudiziari privi di firma digitale sono nulli.

Fascicolo telematico nelle fasi successive del giudizio

Infine, per i giudizi instaurati dal 2 settembre 2024, si stabilisce che gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi.

Atti e documenti cartacei muniti di attestazione di conformità

Per espressa previsione, il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all'originale.

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