Processo tributario e documenti tardivi
Pubblicato il 10 aprile 2014
Le
notizie e i dati non esibiti in risposta ai questionari o agli inviti dell'ufficio finanziario
non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa.
E' questa la
preclusione istruttoria sancita dall'articolo 32 del D.P.R. n.
600/73.
Inammissibilità dei documenti, al Fisco la dimostrazione di averli già richiesti
In ogni caso, spetta all'amministrazione finanziaria che, in giudizio, eccepisca l'inammissibilità dell'acquisizione dei documenti presentati dal contribuente non in sede amministrativa, ma in sede contenziosa,
fornire elementi certi per escludere che detta documentazione non sia già stata prodotta in precedenza o comunque nota all'amministrazione.
Quest'ultimo assunto è stato puntualizzato dalla Corte di cassazione nel testo della
sentenza n. 8299 del 9 aprile 2014.