I documenti che il contribuente omette di esibire in sede amministrativa sono inutilizzabili in sede contenziosa solo in presenza del peculiare presupposto, che incombe sull'Amministrazione finanziaria, costituito dall'invito specifico e puntuale all'esibizione, accompagnato dall'avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza.
La disposizione normativa di cui all'art. 32 del DPR n. 600/1973, del resto, deve essere interpretata in coerenza con il diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost. e con il principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost.
I principi sono stati ribaditi dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 26201 dell'8 settembre 2023, pronunciata in accoglimento del motivo di ricorso promosso da un contribuente, oppostosi ad un avviso di accertamento relativo ad IRPEF.
Lo stesso, dopo che l'atto impositivo era stato confermato dalla CTR, aveva avanzato ricorso in sede di legittimità, ritenendo che i giudici di merito avessero erroneamente omesso di prendere in considerazione la documentazione contabile dallo stesso prodotta in giudizio, non esaminando, quindi, i fatti storici decisivi in essa rappresentati.
Secondo la difesa del ricorrente, difatti, andava escluso che operassero preclusioni di ordine processuale rispetto a tale documentazione, visto che l'Agenzia delle entrate non aveva mai informato il contribuente, né nella richiesta di documenti, né nelle successive fasi del procedimento precontenzioso, delle conseguenze pregiudizievoli che potevano ricollegarsi alla mancata esibizione dei documenti richiesti.
Doglianza, questa, che la Suprema corte ha giudicato meritevole di accoglimento: dalla documentazione in atti - invito al contraddittorio e atti relativi alla successiva attività procedimentale - non emergeva che l'Agenzia delle entrate avesse formulato, nei confronti del contribuente, l'espresso avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza alla richiesta documentale.
Tale circostanza non era stata considerata dalla sentenza impugnata, sentenza che, sul punto, doveva essere cassata, con rinvio, alla luce dei richiamati principi di diritto.
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