Nell'ambito del procedimento penale, deve considerarsi valida la notifica a mezzo posta elettronica certificata (Pec), trattandosi di uno strumento da cui può evincersi certezza circa la ricezione dell’atto da parte del destinatario, laddove la norma consenta la notifica all'imputato mediante consegna al difensore.
Quello a mezzo Pec risulta difatti l’ordinario sistema legale di notificazione degli atti giudiziari nel processo penale, diretti a persona diversa dall'imputato che non sia domiciliato presso il suo difensore. Non c’è dunque bisogno, in tal caso, di alcun decreto che lo autorizzi, né tanto meno – come nel caso di specie richiesto dal ricorrente – che l’autorità giudiziaria lo precisi nell'atto da notificare.
A chiarirlo, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 3336 depositata il 23 gennaio 2017.
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