Processo civile. Riforma definitivamente approvata
Pubblicato il 24 novembre 2021
L’Aula della Camera ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione, senza emendamenti, del disegno di legge sull'efficienza del processo civile, già licenziato dal Senato lo scorso settembre. Domani, 25 novembre, il voto definitivo.
Efficienza del processo civile: delega e modifiche approvate
Oltre a delegare l’Esecutivo alla riforma del processo civile, dettando specifici principi e criteri direttivi, il provvedimento interviene anche a modificare, direttamente, alcune disposizioni sostanziali e processuali.
Delega al Governo
Per quel che concerne la delega, il disegno di legge fissa in un anno dall'entrata in vigore della legge il termine per il relativo esercizio e delinea il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi attuativi.
Nel testo sono contenuti i principi e criteri direttivi della riforma che riguardano, in particolare:
- la risoluzione alternativa delle controversie - mediazione delle controversie civili e commerciali e negoziazione assistita - con la finalità di incentivarli;
- la riforma del processo di cognizione di primo grado, con revisione della disciplina del processo dinanzi al tribunale in composizione monocratica, riduzione dei casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, uniformazione del rito davanti al giudice di pace al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e rideterminazione della competenza del giudice di pace in materia civile, unificazione del rito per l'impugnazione dei licenziamenti;
- la riforma delle impugnazioni, rispetto alle quali si prevede la modifica della disciplina dell'appello, del ricorso in cassazione e della revocazione;
- il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, prevedendo la riforma del c.d. filtro (procedimento accelerato per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati), nonché l'introduzione del rinvio pregiudiziale e di una nuova ipotesi di revocazione;
- il processo di esecuzione;
- alcune disposizioni generali del codice di procedura civile, con riguardo all'Ufficio per il processo, ai doveri di leale collaborazione e a norme di coordinamento;
- i procedimenti in materia di diritti delle persone e della famiglia e l'istituzione del nuovo tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.
Modifiche alla legislazione vigente
Le altre modifiche alla legislazione vigente sono destinate ad essere applicate ai procedimenti instaurati a partire dal 180° giorno successivo all'entrata in vigore della legge.
Le previsioni sono volte a introdurre misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie, di esecuzione forzata e accertamento dello stato di cittadinanza.
Si interviene, in particolare:
- sul provvedimento di allontanamento dei minori dall'ambiente familiare, cui vengono modificati i presupposti per l'adozione della misura;
- sul riparto di competenze tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni, attraverso la concentrazione delle competenze in ragione della natura dei procedimenti e conseguente attribuzione al tribunale ordinario della cognizione su tutti i procedimenti de potestate quando sia pendente tra le stesse parti un giudizio di separazione e divorzio;
- estendendo la possibilità, per il giudice, di procedere alla nomina del curatore speciale del minore con specifici poteri di rappresentanza sostanziale;
- sulla soluzione delle controversie insorte tra genitori, consentendo al giudice di disporre, oltre che il risarcimento danni a carico di uno nei confronti dell'altro, anche il pagamento di una somma per ciascun giorno di inottemperanza ai provvedimenti del giudice;
- aggiungendo, nell'albo dei consulenti tecnici tenuto dai tribunali, la categoria dei neuropsichiatri infantili, degli psicologi dell'età evolutiva e degli psicologi giuridici o forensi;
- sulla disciplina della negoziazione assistita in materia di separazione dei coniugi, estendendone l'applicazione anche per la soluzione consensuale delle controversie tra genitori relative all'affidamento e al mantenimento di figli naturali, al mantenimento di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e agli obblighi alimentari;
- sul foro competente per l'espropriazione forzata di crediti, quando debitore sia una pubblica amministrazione e sulla procedura di pignoramento nell'espropriazione presso terzi;
- sulle controversie relative all'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, in merito alle quali sono modificati i criteri di individuazione del foro competente per il giudizio, in modo da deflazionare l'attuale carico della sezione specializzata istituita presso il tribunale di Roma.