Si applicano dal 1° settembre 2023 i nuovi criteri di redazione e limiti dimensionali relativi agli atti del processo civile.
Il Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri, con riferimento al processo civile, è contenuto nel decreto del ministero della Giustizia n. 110 del 7 agosto 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell’11 agosto.
Il provvedimento si pone il fine di favorire la chiarezza e sinteticità degli atti processuali, la necessità di stabilire criteri di redazione e limiti dimensionali degli stessi.
Vediamo quali sono i punti trattati.
Come richiesto dall'articolo 121 del codice di procedura civile, gli atti processuali delle parti devono essere improntati alla massima chiarezza e sinteticità.
Dunque, gli atti di citazione e i ricorsi, le comparse di risposta, le memorie difensive, i controricorsi e gli atti di intervento devono essere redatti con la seguente articolazione:
a) intestazione, contenente l'indicazione dell'ufficio giudiziario e tipologia di atto;
b) parti,
c) parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l'oggetto del giudizio;
d) nelle impugnazioni, estremi del provvedimento impugnato;
e) esposizione distinta e specifica dei fatti e dei motivi in diritto,
f) nella parte in fatto, puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo;
g) con riguardo ai motivi di diritto, esposizione delle eventuali questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito, con indicazione delle norme di legge e dei precedenti giurisprudenziali che si assumono rilevanti;
h) conclusioni,
i) indicazione specifica dei mezzi di prova e indice dei documenti prodotti,
l) valore della controversia;
m) richiesta di distrazione delle spese;
n) indicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Di norma, il regolamento di cui al decreto n. 110/2023 stabilisce che gli atti processuali rispettino i seguenti limiti dimensionali:
Atto di citazione e ricorso, comparsa di risposta e memoria difensiva, atti di intervento e chiamata di terzi, comparse e note conclusionali, atti introduttivi dei giudizi di impugnazione |
80.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 40 pagine (*) |
memorie, repliche e in genere tutti gli altri atti del giudizio |
50.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 26 pagine (*) |
note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'articolo 127-ter del Cpc, quando non è necessario svolgere attività difensive possibili soltanto all'udienza. |
10.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 5 pagine (*) |
(*) il formato stabilito dall’articolo 6 del decreto 110/2023 prevede caratteri di dimensioni di 12 punti, interlinea di 1,5, con margini orizzontali e verticali di 2,5 centimetri.
NOTA BENE: Sono ammesse solo note per l'indicazione dei precedenti giurisprudenziali nonché dei riferimenti dottrinari.
E’ previsto che i suddetti limiti siano superati qualora la causa presenti questioni di particolare complessità, per tipologia, valore, numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti. Il difensore dovrà indicare in modo sintetico le ragioni che hanno portato al superamento.
Gli atti giudiziari devono rispettare inoltre le istruzioni per la redazione indicate dall'art. 11 del decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, e devono essere corredati dalla compilazione di schemi informatici conformi alle specifiche tecniche.
Sarà istituito un osservatorio permanente sulla funzionalità dei criteri redazionali e dei limiti dimensionali stabiliti dal presente decreto.
Il regolamento pubblicato, come detto, si applica ai procedimenti introdotti dopo il 1° settembre 2023.
La pubblicazione del decreto che regola i criteri di redazione, i limiti dimensionali e gli schemi informatici degli atti giudiziari, non è stata accolta di buon grado dall’Associazione Nazionale Forense.
Per l’Anf i principi processuali di chiarezza e sinteticità non sono legati all’imposizione di limiti dimensionali. Per l’avvocatura, la pretesa di ridurre i principi di chiarezza e sinteticità ad una sterile fissazione di limiti del numero di pagine e del numero di caratteri per gli scritti difensivi è un grave errore.
Ecco quanto affermato da Giampaolo Di Marco, segretario generale Anf: “il principio di libertà di forme degli atti processuali è una importante forma di tutela del diritto di difesa. Assistiamo invece al solito decreto agostano, annunciato nel mezzo del periodo feriale e destinato ad entrare in vigore nel giro di pochi giorni, che conferma in toto l’impostazione del precedente schema, salvo che per alcuni limitati ritocchi”.
Anche l'Organismo Congressuale Forense, del resto, sollecita la revisione delle nuove regole, per come si apprende in un comunicato diffuso il 30 agosto 2023.
Nella nota, l'OCF ribadisce la propria posizione critica nei confronti della previsione di cui al quarto comma dell’art. 46 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, pur dichiarando di accogliere con favore l’integrale recepimento dei correttivi proposti nel decreto ministeriale pubblicato, rispetto alla prima versione del provvedimento.
Secondo l’Organismo politico dell’Avvocatura, l’introduzione di una norma che intenda codificare le modalità di redazione degli atti processuali con riferimento alla loro dimensione, consistenza, scelta dei caratteri, interlinea e margini di scrittura non può essere accolta con favore dall'Avvocatura, non potendosi tollerare che si diffonda un'immagine di quest'ultima contraria alla speditezza del processo.
L'intervento, per l'OCF, non inciderebbe sulla riduzione delle tempistiche dei giudizi civili ma, anzi, introducendo limiti alla difesa a tutto discapito dei cittadini, sarebbe istitutivo di "inaccettabili profili di responsabilità professionale".
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