Con circolare n. 10 del 16 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni primi chiarimenti sul rinvio delle udienze e sulla sospensione dei termini del processo tributario.
Le istruzioni dell’Agenzia, nello specifico, analizzano il contenuto degli articoli 83 del Dl n.18/2020 (“Cura Italia”) e 36 del Dl n. 23/2020 (“Decreto Liquidità”), emanati in relazione all'emergenza Coronavirus.
Con riguardo al contenzioso fiscale – viene puntualizzato nel documento di prassi - le udienze che avrebbero dovuto tenersi nel periodo 9 marzo 2020 - 11 maggio 2020, parzialmente ricadente nell’intervallo temporale fissato dal primo Decreto-legge n. 11/2020, non vengono celebrate e sono oggetto di rinvio d’ufficio.
A questa regola fanno eccezione i procedimenti di sospensione cautelare della esecutività provvisoria delle sentenze oggetto di impugnazione e, in generale, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti (come, ad esempio, quello finalizzato alla sospensione degli effetti dell’atto impugnato).
Per quel che concerne, a seguire, i termini procedurali, le Entrate sottolineano l’amplissima portata della relativa sospensione, da intendersi riferita a tutti gli adempimenti processuali, tra cui:
La sospensione – precisano, invece, le Entrate - non si applica ai termini:
Per finire, la circolare si sofferma sui termini per la proposizione del ricorso di primo grado e per la conclusione del procedimento di mediazione, anche essi sospesi.
Nel periodo 9 marzo 2020 - 11 maggio 2020 – spiega in proposito l’Agenzia - è sospeso il termine per la proposizione del ricorso, da parte del contribuente, alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente e alle Commissioni di primo grado di Trento e Bolzano.
Rispetto alla mediazione, sono sospesi sia il termine di 90 giorni per la conclusione del relativo procedimento (riguardante le controversie di valore non superiore a 50mila euro), sia il termine di 20 giorni per il versamento del totale ovvero della prima rata delle somme dovute sulla base dell'accordo di mediazione raggiunto tra le parti.
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