E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale – Serie n. 254 del 29 ottobre 2016 – la Legge n. 197 del 25 ottobre 2016, ossia la Conversione in legge, con modificazioni, del D.l. 168 del 31 agosto 2016, recante misure urgenti per la definizione del contenzioso in Corte di Cassazione, per l’efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa.
La Legge in esame apporta diverse modifiche alle norme del codice di procedura civile che disciplinano il procedimento in Cassazione, nell’ottica di semplificarlo e renderlo più celere.
Prima di tutto, è estesa la possibilità in Cassazione di decidere con rito semplificato (ossia, in camera di consiglio con ordinanza) anzi che in udienza pubblica con sentenza.
E ciò, attraverso l’inserimento di un nuovo comma all’art. 375 c.p.c., in base al quale la Corte Suprema può pronunciarsi con ordinanza a sezione semplice, non solo nei casi – già prima contemplati – di inammissibilità del ricorso per mancanza dei motivi, di accoglimento o di rigetto per manifesta fondatezza o infondatezza e di istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione, ma anche “in ogni altro caso”.
La decisione con ordinanza resta preclusa se la trattazione in pubblica udienza si rende necessaria per la particolare rilevanza della questione di diritto trattata, a valutazione discrezionale del Collegio.
La procedura semplificata è altresì esclusa qualora la sezione filtro non ravvisi i presupposti per dichiarare il ricorso inammissibile, manifestamente fondato o infondato. In tal caso, difatti, il Presidente trasmette il ricorso alla sezione semplice, che deve procedere con trattazione pubblica.
Modificato, inoltre, anche l’art. 377 c.p.c., che attribuisce ora al Primo Presidente o al Presidente della sezione assegnataria, il compito di emettere ordinanza di integrazione del contraddittorio o di rinnovare la notificazione con decreto di fissazione dell’udienza (adempimenti per cui, sinora, era prevista una pronuncia collegiale in camera di consiglio).
Il nuovo art. 380 bis c.p.c., infine, introduce un secondo rito in camera di consiglio, che la sezione semplice è tenuta a seguire per “ogni altro caso”, di cui al nuovo art. 375 c.p.c.. In detta ipotesi, la fissazione dell’udienza in camera di consiglio viene comunicata agli avvocati delle parti e al pubblico ministero almeno 40 giorni prima. Il Pm può depositare le sue conclusioni scritte in cancelleria non oltre 20 giorni prima dell’adunanza, mentre le parti non oltre 10 giorni prima. La camera di consiglio si svolge senza l’intervento degli avvocati e del Pm.
Ed analoga procedura semplificata è prevista – dal nuovo art. 380 ter c.p.c. - per la decisione sul regolamento di competenza e di giurisdizione, ove, al pari, sono contemplati termini più brevi, solo memorie scritte e nessuna discussione.
Stretta anche sull'udienza pubblica – attraverso riscrittura dell’art. 379 c.p.c. – per cui, dopo l’esposizione orale delle conclusioni del Pm e lo svolgimento delle difese da parte degli avvocati, non sono più ammesse repliche.
La presente Legge di conversione non apporta solo modifiche procedurali, ma interviene anche in altri settori della giustizia civile. Ad esempio, ha ammesso in Cassazione e nella Procura generale presso la stessa, il tirocinio di giovani laureati; ossia uno stage formativo di 18 mesi ove è permesso ai neolaureati di partecipare alle udienze tenute dal magistrato cui sono affidati o di assistere lo stesso nelle ricerche giuridiche per la preparazione del provvedimenti.
Ridotto inoltre (da 18 a 12 mesi) il tirocinio dei magistrati che hanno vinto i concorsi banditi nel 2014 e 2015,, per consentire una più celere copertura delle vacanze in organico.
Bloccata altresì la possibilità, sino al 31 dicembre 2019, che il personale dell’amministrazione della giustizia sia distaccato, comandato o assegnato ad altre amministrazioni. Cambia anche, pur con alcune eccezioni, il periodo minimo che deve trascorrere dalla presa di possesso dell’ufficio, prima che il magistrato possa essere trasferito (da tre a quattro anni)..
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