Le Sezioni unite civili della Corte di cassazione, con la sentenza 29294 del 15 dicembre, hanno affermato che gli avvocati possono impugnare di fronte al Consiglio nazionale forense anche le delibere con cui gli ordini locali aprono una procedura disciplinare, nonché gli atti che precedono l'adozione della sanzione disciplinare. D'ora in avanti, verrà dunque sensibilmente ad aumentare il contenzioso davanti al Cnf anche se - si legge nella sentenza - “a questo onere corrisponde un avanzamento delle funzioni e dell'autorità del Consiglio nazionale, cui viene in tal modo garantita la possibilità di vigilare meglio ed intervenire in maniera più sollecita ed efficace per assicurare l'esatta interpretazione delle norme deontologiche e la loro uniforme interpretazione su tutto il territorio”. Nel caso di specie, spetterà quindi al Consiglio nazionale forense giudicare sulla delibera con la quale l'ordine di Napoli ha aperto un procedimento disciplinare a carico di un avvocato.
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